Art. 2 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente 
  Tribunale Amministrativo  Regionale,  ovvero  a  mezzo  di  ricorso
straordinario direttamente al  Presidente  della  Repubblica  ove  ne
sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 26 marzo 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi