Art. 5 
 
  La protezione  transitoria  di  cui  all'art.  1  entra  in  vigore
successivamente  all'emanazione   del   decreto   di   autorizzazione
all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del
disciplinare  di  produzione,  cosi'  come  previsto  dal  comma   2,
dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto