Art. 14 
 
 
 Modifiche all'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. L'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 20  del  26  marzo  2008,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi). 
  1. Il sistema di gestione dei  rischi  di  cui  si  dota  l'impresa
include le strategie, i processi, le procedure anche di  reportistica
necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e
segnalare su base continuativa  i  rischi  attuali  e  prospettici  a
livello individuale e aggregato cui l'impresa e'  o  potrebbe  essere
esposta e le relative interdipendenze. 
  2. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con  le
disponibilita' patrimoniali, i rischi cui sono esposte, le imprese si
dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, in linea con la
politica di gestione del rischio,  proporzionato  alla  natura,  alla
portata e alla complessita' dell'attivita' esercitata,  che  consenta
la identificazione, la valutazione anche prospettica e  il  controllo
dei  rischi,  con  particolare  attenzione  a   quelli   maggiormente
significativi; per tali si intendono  i  rischi  le  cui  conseguenze
possono minare la solvibilita' dell'impresa  o  costituire  un  serio
ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali. 
  3. Le politiche di assunzione, valutazione e  gestione  dei  rischi
sono  definite  e  implementate  avendo  a  riferimento  la   visione
integrata  delle  attivita'   e   delle   passivita'   di   bilancio,
considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di asset-liability
management e' fondamentale per la corretta comprensione e la gestione
delle   esposizioni   al   rischio   che   possono   derivare   dalle
interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attivita'  e  passivita'.
La politica di gestione dei  rischi  considera  altresi'  il  rischio
derivante dagli  investimenti,  ivi  incluso  quello  di  liquidita',
tenuto conto del cd. prudent person principle che, per gli  obiettivi
di cui al comma 1, e'  alla  base  delle  scelte  degli  investimenti
dell'impresa. 
  4.  Le   politiche   di   sottoscrizione,   di   riservazione,   di
riassicurazione e  di  altre  tecniche  di  mitigazione  del  rischio
nonche' di gestione del rischio operativo devono  tener  conto  degli
obiettivi strategici dell'impresa ed essere coerenti con la  politica
di gestione dei rischi di cui al precedente comma 2.  Ai  fini  della
gestione del  rischio  operativo,  le  imprese  individuano  adeguate
metodologie di analisi che tengano  conto  anche  dell'insorgenza  di
eventi esterni."