Art. 14 Modifiche all'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 1. L'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi). 1. Il sistema di gestione dei rischi di cui si dota l'impresa include le strategie, i processi, le procedure anche di reportistica necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e segnalare su base continuativa i rischi attuali e prospettici a livello individuale e aggregato cui l'impresa e' o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze. 2. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilita' patrimoniali, i rischi cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, in linea con la politica di gestione del rischio, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dell'attivita' esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, con particolare attenzione a quelli maggiormente significativi; per tali si intendono i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilita' dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali. 3. Le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attivita' e delle passivita' di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di asset-liability management e' fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attivita' e passivita'. La politica di gestione dei rischi considera altresi' il rischio derivante dagli investimenti, ivi incluso quello di liquidita', tenuto conto del cd. prudent person principle che, per gli obiettivi di cui al comma 1, e' alla base delle scelte degli investimenti dell'impresa. 4. Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonche' di gestione del rischio operativo devono tener conto degli obiettivi strategici dell'impresa ed essere coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui al precedente comma 2. Ai fini della gestione del rischio operativo, le imprese individuano adeguate metodologie di analisi che tengano conto anche dell'insorgenza di eventi esterni."