Art. 44 
 
 
Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 
 
  1. L'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 36 del  31  gennaio  2011  e'
modificato come segue: 
    a) alla fine del  comma  1  sono  aggiunte  le  parole:  "di  cui
all'art. 4"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2 bis.  Quando
l'impresa ricorre a strumenti finanziari derivati per  contribuire  a
ridurre  i  rischi  o  per  agevolare  la   gestione   efficace   del
portafoglio, come definita  all'art.  33,  dispone  di  evidenze  che
comprovino l'effettivo trasferimento dei rischi  o  il  miglioramento
del livello di qualita', sicurezza, liquidita' o profittabilita'  del
portafoglio stesso attraverso l'utilizzo di detti derivati."; 
    c) alla lettera b) del comma 3, le parole: "con rating investment
grade"  sono  sostituite  dalle  parole:  "classificate  di  qualita'
creditizia adeguata (investment grade)".