Art. 44 Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. L'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "di cui all'art. 4"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2 bis. Quando l'impresa ricorre a strumenti finanziari derivati per contribuire a ridurre i rischi o per agevolare la gestione efficace del portafoglio, come definita all'art. 33, dispone di evidenze che comprovino l'effettivo trasferimento dei rischi o il miglioramento del livello di qualita', sicurezza, liquidita' o profittabilita' del portafoglio stesso attraverso l'utilizzo di detti derivati."; c) alla lettera b) del comma 3, le parole: "con rating investment grade" sono sostituite dalle parole: "classificate di qualita' creditizia adeguata (investment grade)".