IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Reg.  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto in particolare l'art.  12  del  Reg.  (CE)  n.  882/2004  che
prevede che l'autorita' competente designi i laboratori  che  possono
eseguire analisi dei campioni ufficiali prelevati durante i controlli
ufficiali; 
  Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  relativo   alla   produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
Reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e successive modifiche  e  integrazioni,  recante  modalita'  di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del  Consiglio  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura   e   i
controlli; 
  Visto il Reg.  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Criteri  generali
per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione
degli articoli 8 e 9 del  Reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2013 n. 105, recante l'organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,   recante
«Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n.  834/2007,  n.
889/2008,  n.  1235/2008  e  successive  modifiche   riguardanti   la
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  26  gennaio  2010,   recante
«Designazione di Accredia quale unico  organismo  nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento  e  vigilanza  del
mercato»; 
  Visto il decreto ministeriale 29  ottobre  2010  n.  16954  recante
«Disposizioni  per  l'individuazione  dei  requisiti   minimi   delle
procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare
in attuazione dei regolamenti  (CE)  n.  834/2007,  n.  889/2008,  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2011  n.  309,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile
2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente  inevitabili
di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»; 
  Ritenuto opportuno fornire indicazioni  uniformi  che  garantiscano
una gestione coerente della  normativa  in  ambito  nazionale  tenuto
conto delle raccomandazioni formulate dal Food and Veterinary  Office
della Commissione UE; 
  Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica  di
cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 20 febbraio 2014. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  requisiti  necessari  per  la
designazione, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, dei  laboratori  di
prova incaricati di individuare  i  prodotti  non  autorizzati  nella
produzione biologica. 
  2. I laboratori di prova effettuano  prove  su  campioni  prelevati
dagli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art.  27  del
Reg. (CE) n. 834/2007. 
  3. I risultati di ogni prova, riportati nel rapporto di prova,  non
si configurano come certificazione di conformita' del  prodotto  alla
produzione biologica.