Art. 2 Autorita' competente 1. L'autorita' competente per la designazione dei laboratori di prova di cui all'art. 1 del presente decreto e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. 2. L'autorita' competente istituisce l'elenco pubblico dei laboratori designati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica. 3. L'elenco e' pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sul sito del SINAB ed e' aggiornato in tempo reale. 4. L'autorita' competente, qualora sussista l'urgenza di eseguire analisi sulla base di prove non accreditate a livello nazionale, autorizza i laboratori di prova gia' accreditati ed autorizzati all'utilizzo di metodi appropriati per l'esecuzione delle stesse.