Art. 2 
 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. L'autorita' competente per la  designazione  dei  laboratori  di
prova di cui all'art. 1 del presente decreto e'  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   Dipartimento   delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica. 
  2.  L'autorita'  competente  istituisce   l'elenco   pubblico   dei
laboratori designati ad eseguire le analisi  dei  campioni  prelevati
durante i controlli in agricoltura biologica. 
  3. L'elenco e' pubblicato sul sito del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e sul sito del SINAB ed e' aggiornato
in tempo reale. 
  4. L'autorita' competente, qualora sussista l'urgenza  di  eseguire
analisi sulla base di prove  non  accreditate  a  livello  nazionale,
autorizza i laboratori  di  prova  gia'  accreditati  ed  autorizzati
all'utilizzo di metodi appropriati per l'esecuzione delle stesse.