Art. 4 Variazioni ed esclusioni dei laboratori di prova 1. I laboratori di prova sono tenuti a comunicare all'autorita' competente, secondo modalita' e contenuti indicati all'Allegato II, ogni variazione relativa alle informazioni contenute nell'istanza di cui all'art. 3 par. 3, incluse variazioni dell'elenco delle prove accreditate che abbiano influenza sulle attivita' di cui al presente decreto, nonche' eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento UNI EN ISO/IEC 17025:2005. 2. I laboratori di prova sono tenuti altresi' ad inoltrare all'autorita' competente l'eventuale richiesta di esclusione dall'elenco pubblico. 3. L'autorita' competente, previa motivata comunicazione, esclude dall'elenco pubblico il laboratorio di prova qualora emerga che lo stesso non sia piu' in possesso dei requisiti richiesti.