Art. 4 
 
 
          Variazioni ed esclusioni dei laboratori di prova 
 
  1. I laboratori di prova sono  tenuti  a  comunicare  all'autorita'
competente, secondo modalita' e contenuti indicati  all'Allegato  II,
ogni variazione relativa alle informazioni contenute nell'istanza  di
cui all'art. 3 par. 3, incluse  variazioni  dell'elenco  delle  prove
accreditate che abbiano influenza sulle attivita' di cui al  presente
decreto, nonche' eventuali  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca
dell'accreditamento UNI EN ISO/IEC 17025:2005. 
  2.  I  laboratori  di  prova  sono  tenuti  altresi'  ad  inoltrare
all'autorita'  competente   l'eventuale   richiesta   di   esclusione
dall'elenco pubblico. 
  3. L'autorita' competente, previa motivata  comunicazione,  esclude
dall'elenco pubblico il laboratorio di prova qualora  emerga  che  lo
stesso non sia piu' in possesso dei requisiti richiesti.