Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro e non oltre il 1° giugno 2014, data di applicazione del presente decreto, i laboratori di prova devono essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto. 2. I laboratori, accreditati alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, continuano ad operare fino alla data di applicazione del presente decreto. 3. Gli allegati al presente decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 marzo 2014 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1363