Art. 5 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro e non oltre il 1° giugno 2014, data  di  applicazione  del
presente  decreto,  i  laboratori  di  prova  devono  essere  inclusi
nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto. 
  2. I laboratori, accreditati alla norma UNI EN ISO/IEC  17025:2005,
continuano ad operare fino alla data  di  applicazione  del  presente
decreto. 
  3. Gli allegati al  presente  decreto  potranno  subire  modifiche,
sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la  Conferenza
permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  Controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. 
    Roma, 12 marzo 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1363