IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle Capitanerie di Porto 
 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti; 
  Vista legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  riordino  della   legislazione   in   materia
portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del  Corpo
delle capitanerie di porto; 
  Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed
integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata  a  Londra
il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata  dai  dPR
1704/65  e  n.  519/75,  recante  disposizioni  relative  all'impiego
pacifico dell'energia nucleare; 
  Vista la legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  101  del  31  agosto  2013  recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.   211,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
ed in particolare l'art. 7 relativo  alle  attribuzioni  del  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134,  concernente  regolamento  recante  disciplina   per   le   navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di
merci pericolose; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante
attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al  trasporto  interno
di merci pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  ed  in
particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230  -  Attuazione
delle  direttive   89/618/Euratom,   90/641/Euratom,   96/29/Euratom,
2006/117/Euratom   in   materia   di    radiazioni    ionizzanti    e
2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  attuazione   della   direttiva
98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per  le
navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n.  104  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  attuazione  della  direttiva  2009/15/CE
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005  n.  196  e  successive
modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva  2002/59/CE,  e
successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di  un
sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul  traffico
navale e d'informazione come modificata dalla direttiva 2009/17/CE; 
  Vista la Risoluzione dell'Organizzazione  internazionale  marittima
(IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, e successive  modifiche
ed integrazioni, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio
per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO; 
  Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di  concerto
con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, e  successive
modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme  sul
trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
27 febbraio 2002, e successive modifiche ed integrazioni,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57   dell'8   marzo   2002,   recante
disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate  dal  decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al  trasporto  di  merci
pericolose per ferrovia; 
  Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1105 del 18 novembre  2005
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  7  dicembre  2005
recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose  sulle
navi mercantili in viaggi nazionali; 
  Visto il proprio decreto dirigenziale n.  278  del  21  marzo  2006
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2006  recante
procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e  al  reimbarco  su  altre
navi (transhipment) delle merci pericolose; 
  Ritenuto necessario procedere  ad  una  revisione  delle  procedure
amministrative di cui ai  citati  decreti  dirigenziali  1105/2005  e
278/2006, al fine di procedere ad  un'unica  ed  armonica  disciplina
della materia in essi contenuta, nonche' aggiornare la stessa con  le
intervenute modifiche normative nazionali ed internazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono approvate e  rese  esecutive  le  procedure  per  il  rilascio
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il  nulla
osta allo sbarco e al reimbarco su altre  navi  (transhipment)  delle
merci pericolose, di cui all'allegato al presente decreto.