IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di Porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti; Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dai dPR 1704/65 e n. 519/75, recante disposizioni relative all'impiego pacifico dell'energia nucleare; Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione come modificata dalla direttiva 2009/17/CE; Vista la Risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, e successive modifiche ed integrazioni, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1105 del 18 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005 recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali; Visto il proprio decreto dirigenziale n. 278 del 21 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2006 recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose; Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle procedure amministrative di cui ai citati decreti dirigenziali 1105/2005 e 278/2006, al fine di procedere ad un'unica ed armonica disciplina della materia in essi contenuta, nonche' aggiornare la stessa con le intervenute modifiche normative nazionali ed internazionali; Decreta: Art. 1 Sono approvate e rese esecutive le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, di cui all'allegato al presente decreto.