Art. 3 
 
Modalita' di ripartizione  dei  compensi  derivanti  da  riproduzione
  privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi 
  1. I produttori  di  fonogrammi  corrispondono,  senza  ritardo  e,
comunque entro sei mesi, il cinquanta per  cento  del  compenso  loro
attribuito, ai sensi dell'art. 71-octies, comma  1,  della  LdA,  per
apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti
o esecutori per il tramite delle imprese di cui all'art. 3, comma  2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  19  dicembre
2012 cui hanno conferito mandato. 
  2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la
quota di cui all'art. 71-septies della LdA, per gli  apparecchi  e  i
supporti di registrazione video spettante agli artisti  interpreti  o
esecutori alle imprese di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  19  dicembre  2012  cui  hanno
conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota e' utilizzato
secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della LdA. 
  3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno  dei
soggetti  intermediari  dei  diritti  degli  artisti  interpreti   ed
esecutori,  ivi   indicati,   in   misura   percentuale   rapportata,
separatamente  per  il  settore  audio  e  per  il   settore   video,
all'ammontare dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori
amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera h),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, diversi da quelli  derivanti
da riproduzione privata ad uso  personale,  nel  corso  dell'anno  di
attribuzione e in base al principio  contabile  della  competenza.  A
tale fine, agli oneri di comunicazione di cui all'art. 3 del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19  dicembre  2012  si
aggiungono gli oneri di comunicazione di tutti gli elementi  indicati
nel periodo precedente, la cui ottemperanza  e'  altresi'  pubblicata
sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del
medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
dicembre 2012. 
  4. In  prima  applicazione  del  presente  decreto,  con  esclusivo
riferimento alle annualita' 2012 e 2013, salvo  diverso  accordo  tra
tutte le imprese di settore di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19  dicembre  2012,  i
compensi derivanti da riproduzione  privata,  ad  uso  personale,  di
fonogrammi e di videogrammi, sono attribuiti a ciascuna delle imprese
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 19 dicembre  2012,  in  misura  percentuale  rapportata,
separatamente per il settore audio ed il settore video, al numero  di
mandati esplicitamente conferiti a  ciascuna  impresa  dagli  artisti
interpreti ed esecutori alla data del 31  gennaio  2014.  Le  imprese
comunicano alla SIAE entro il 28 febbraio 2014, gli accordi  conclusi
ovvero, in mancanza, il numero  di  mandati  ad  esse  esplicitamente
conferiti.