IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE sentiti IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l'art. 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); Visto l'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52; Considerato che l'art. 188-ter, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, «in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto»; Considerato che, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 «con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale»; Considerato che, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 «con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti » tenute ad aderire al SISTRI, «e sono individuate nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti»; Visto l'ordine del giorno 9/1682 -A/34 presentato in occasione della conversione del decreto-legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 24 ottobre 2013, che «impegna il Governo nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 11 (del DL 101 del 2013) a procedere ad un'ulteriore semplificazione del SISTRI, anche per garantire la stessa funzionalita' del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi ossia imprese fino a 10 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno...»; Visto l'art. 190, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 11, comma 12-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e non la compilazione della scheda SISTRI «Area - Registro cronologico»; Visto che ai sensi dell'art. 193, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) purche' siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attivita'; Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto che, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva 2008/98/CE, «e' necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento»; Visto che, ai sensi del considerando n. 16 della direttiva 2008/98/CE, «nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti e' inteso come attivita' di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento», e «dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento»; Visto, ancora, l'art. 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE, che definisce «raccolta ... il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento»; Viste le definizioni delle categorie D15 dell'Allegato 1 e R13 dell'Allegato 2 della direttiva 2008/98/CE, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta; Considerato che, il deposito di rifiuti effettuato nell'ambito di attivita' di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, e' un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti; Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, e' emersa la necessita' di un'applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di SISTRI, in particolare per le imprese che producono limitate quantita' di rifiuti; Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del «Tavolo tematico trasporto intermodale» istituito nell'ambito del Tavolo tecnico suddetto, e' emersa, tra l'altro, la necessita' di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilita' dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilita' degli operatori della catena logistica; Considerato che, a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operativita' il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Ritenuto pertanto necessario, in attuazione dell'art. 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI; nonche', in attuazione dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, definire le operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell'ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all'attivita' dei Tavoli tematici istituiti nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato; Sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza; Vista in particolare la nota del 23 aprile 2014, prot. n. 0009617, con la quale il Ministero dello sviluppo economico esprime parere favorevole al successivo iter di emanazione del presente decreto a condizione che anche per il settore dell'agroindustria sia specificato l'obbligo di aderire al SISTRI solo per gli enti e le imprese agroindustriali produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu' di dieci dipendenti; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' agricole ed agroindustriali con piu' di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006; b) gli enti e le imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con piu' di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006. 2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.