Art. 2 
 
 
        Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter, comma 1 
              ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006 
 
  1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attivita'  intermodale  di
carico e scarico, di trasbordo, e di soste  tecniche  all'interno  di
porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione  e
scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono  affidati
in attesa della presa in carico degli stessi da parte  di  un'impresa
navale o ferroviaria o che effettua il successivo  trasporto,  e'  un
deposito preliminare alla raccolta a condizione  che  non  superi  il
termine finale di trenta giorni. 
  2. Gli oneri  sostenuti  dal  soggetto  al  quale  i  rifiuti  sono
affidati in attesa della presa in carico degli  stessi  da  parte  di
un'impresa navale o ferroviaria o altra  impresa  per  il  successivo
trasporto, sono  posti  a  carico  dei  precedenti  detentori  e  del
produttore dei rifiuti, in solido tra loro. 
  3. I rifiuti devono  essere  presi  in  carico  per  il  successivo
trasporto entro sei giorni  dalla  data  d'inizio  dell'attivita'  di
deposito preliminare alla  raccolta  di  cui  al  comma  1.  Se  alla
scadenza  di  tale  termine  i  rifiuti  non  sono  presi  in  carico
dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano
il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati
deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre
le  successive  24  ore,  al  produttore   nonche',   se   esistente,
all'intermediario o al diverso soggetto ad  esso  equiparato  che  ha
organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro  giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al  primo  periodo,  deve
provvedere alla presa in carico di detti rifiuti  per  il  successivo
trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi. 
  4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al  comma
3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al  comma
3,  secondo  periodo,  escludono,  per  i  soggetti   rispettivamente
obbligati a detti comportamenti, la responsabilita' per attivita'  di
stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai  sensi  dell'art.  256  del
d.lgs. n. 152 del 2006. 
  5. E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale  i  rifiuti  sono
affidati in attesa della presa in carico degli  stessi  di  garantire
che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto
delle norme di tutela ambientale e sanitaria. 
  6. Quanto previsto ai precedenti commi non  modifica  le  eventuali
responsabilita' del trasportatore, dell'intermediario  nonche'  degli
altri soggetti ad esso equiparati, in  conseguenza  della  violazione
degli obblighi assunti nei confronti del produttore. 
  7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del  trasportatore,
dell'intermediario nonche' degli altri soggetti ad  esso  equiparati,
riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI
di rispettiva competenza.