Art. 2 Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter, comma 1 ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006 1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attivita' intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, e' un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni. 2. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro. 3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attivita' di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonche', se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi. 4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma 3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al comma 3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilita' per attivita' di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. 5. E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria. 6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilita' del trasportatore, dell'intermediario nonche' degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. 7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonche' degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.