Art. 3 Disposizioni attuative degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. 1. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI si procedera' mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013. Gli approfondimenti sono finalizzati a valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili che devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, la compilazione off-line ed in modalita' asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici. 2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la societa' concessionaria trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilita' dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il SISTRI. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero, acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede, pubblica sul sito www.sistri.it le linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti. 3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche all'eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute. 4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni di cui al presente articolo, il termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e' prorogato al 3 settembre 2014.