Art. 3 
 
Disposizioni attuative  degli  articoli  188-bis,  comma  4-bis,  del
  d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del
  2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione,  alle   semplificazioni   ed
all'ottimizzazione  del  SISTRI  si  procedera'  mediante  successivi
decreti ed ai sensi di quanto disposto  ai  commi  successivi,  sulla
base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento  tematico
attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria  e  con
gli  operatori  interessati,  nell'ambito  del  Tavolo   tecnico   di
monitoraggio e concertazione  di  cui  all'art.  11,  comma  13,  del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito  nella  legge  n.  125  del
2013. Gli approfondimenti sono finalizzati a  valutare  le  eventuali
ulteriori semplificazioni possibili che  devono  riguardare,  in  via
prioritaria,  la  microraccolta,  la  compilazione  off-line  ed   in
modalita' asincrona delle schede SISTRI, la modifica  e  l'evoluzione
degli apparati tecnologici. 
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto,  la   societa'   concessionaria   trasmette   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo  schema  di
linee   guida   recante    lo    standard    di    riferimento    per
l'interoperabilita' dei software gestionali  e  per  l'accreditamento
dell'interfaccia con il SISTRI.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla
scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero, acquisito
il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, che si esprime entro  e
non oltre  trenta  giorni  dalla  richiesta,  e  tenuto  conto  delle
risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di  cui  al
comma 1, sottopone lo schema di linee  guida  al  Tavolo  tecnico  di
monitoraggio  e  concertazione  e,  coerentemente  alle  osservazioni
espresse in tale ultima sede,  pubblica  sul  sito  www.sistri.it  le
linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati  alla
produzione e commercializzazione dei software suddetti. 
  3. La procedura di cui al comma 2 si  applica  anche  all'eventuale
aggiornamento  delle  linee  guida  sulla   base   delle   evoluzioni
tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute. 
  4. In  considerazione  dei  tempi  tecnici  necessari  per  rendere
operative le semplificazioni ed ottimizzazioni  di  cui  al  presente
articolo, il termine di cui all'art. 11, comma 8,  del  decreto-legge
n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e' prorogato
al 3 settembre 2014.