Art. 5 
 
 
        Disposizioni per l'avvio dell'operativita' del SISTRI 
          riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania 
 
  1. Salvo diversa determinazione del Comune,  ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui all'Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il  soggetto
che effettua la raccolta e il  trasporto,  ovvero  che  organizza  il
trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila
e firma la scheda SISTRI - Area movimentazione - completando anche la
parte relativa al produttore, prima dell'inizio della raccolta per il
successivo trasporto verso l'impianto di destinazione. Qualora  detto
impianto  e'  ubicato  al  di  fuori  del  territorio  della  regione
Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la
scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto. 
  2. In fase di prima applicazione, gli enti  e  le  imprese  di  cui
all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che  raccolgono  o
trasportano rifiuti urbani  prodotti  nel  territorio  della  regione
Campania  si  iscrivono  nell'apposita  categoria   e   ricevono   un
dispositivo USB per la sede legale, nonche' un dispositivo USB ed  un
dispositivo black  box  per  ciascun  veicolo  a  motore  adibito  al
trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed  imprese  di  cui  all'art.
212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori
dispositivi USB associati  alla  sede  legale  e  utilizzabili  nelle
unita' locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in  tal
caso, per  ciascun  dispositivo  e'  dovuto  il  contributo  previsto
dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo  restando  l'obbligo
di pagare il contributo per  ciascun  veicolo  a  motore  adibito  al
trasporto dei rifiuti. 
  3. All'esito delle operazioni di consegna del  rifiuto  il  sistema
genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area
registro cronologico del Comune.