Art. 5 Disposizioni per l'avvio dell'operativita' del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania 1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI - Area movimentazione - completando anche la parte relativa al produttore, prima dell'inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l'impianto di destinazione. Qualora detto impianto e' ubicato al di fuori del territorio della regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto. 2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani prodotti nel territorio della regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB per la sede legale, nonche' un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unita' locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo e' dovuto il contributo previsto dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. 3. All'esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area registro cronologico del Comune.