Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni in materia di TARI e TASI 
 
  1. All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  «Per  lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni
principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul
carico di imposta  TASI  equivalenti  ((  o  inferiori  a  ))  quelli
determinatisi  con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa
tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
  (( b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. Il  versamento
della TASI e' effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
tramite apposito bollettino di conto corrente  postale  al  quale  si
applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quanto
compatibili. Il versamento della  TARI  e  della  tariffa  di  natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e  668  e'  effettuato  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  241
del 1997, ovvero tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  o
tramite  le  altre  modalita'  di  pagamento  offerte   dai   servizi
elettronici di incasso e di pagamento  interbancari  e  postali.  Con
decreto del Direttore generale del  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con  riferimento
alla TASI.  Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei  termini
individuati dall'articolo 9, comma  3,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il  versamento
della prima rata della TASI e' eseguito sulla  base  dell'aliquota  e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il  versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito,
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel  sito  informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare
l'invio delle deliberazioni di approvazione delle  aliquote  e  delle
detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via
telematica,  entro  il  21  ottobre  dello   stesso   anno   mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del  Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad  inserire
nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  delle   finanze,   sentita   l'Associazione
nazionale   dei   comuni   italiani.   Per   gli   immobili   diversi
dall'abitazione principale, per il primo anno di  applicazione  della
TASI, il versamento della prima rata e'  effettuato  con  riferimento
all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia
deliberato una diversa  aliquota  entro  il  31  maggio  2014,  e  il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per  l'intero  anno
e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale, fermo restando il rispetto delle modalita'  e  dei  termini
indicati  nei  periodi  precedenti.  Per  gli  immobili  adibiti   ad
abitazione principale, per il primo anno di applicazione della  TASI,
il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata,  entro  il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data  del  31
maggio 2014 sia pubblicata nel sito  informatico  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di  approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, determinando  in  questo  caso  le
relative modalita' e aliquote. Ai fini di  quanto  previsto  dai  due
periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare  l'invio  della
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio  2014,   mediante   inserimento   del   testo   della   stessa
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale» )). 
  c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: «691. I comuni possono,
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
affidare, fino alla scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel  caso  di
adozione della tariffa di cui ai commi 667  e  668,  ai  soggetti  ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato  il  servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione  del  tributo
comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; 
  (( c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente: 
  «728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili
sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo  parziale,  di
cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni,  il  versamento  dell'imposta  municipale  propria  e'
effettuato da  chi  amministra  il  bene.  Questi  e'  autorizzato  a
prelevare l'importo necessario al pagamento  dell'imposta  municipale
propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le  quote
al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto  annuale»
)). 
    d) il comma 731 e' sostituito  dal  seguente:  «731.  Per  l'anno
2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni  di  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie  locali,  la
quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI.». 
  ((  1-bis.  Per  l'anno  2013,  in  deroga   a   quanto   stabilito
dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo  14
marzo 2011,  n.  23,  e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
delibere  di  istituzione  o  variazione  dell'addizionale   comunale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  approvate  entro  i
termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013 )). 
  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si  provvede,  quanto  a
118,156 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a  6,844  milioni  di  euro
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. (( Sono altresi' esenti i rifugi alpini non
custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi )). Si applicano, inoltre,
le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),  c),  d),
e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504;  ai
fini dell'applicazione della lettera i)  resta  ferma  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
  4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  si  applicano  a  tutti  i  tributi
locali. Con decreto del (( Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno )), sentita la Conferenza Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le  modalita'  applicative
delle predette disposizioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei  commi  677,  688,  691  e  731
          dell'articolo 1,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  14
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita'  2014),  come
          modificati o sostituiti dalla presente legge: 
              "677. Il comune, con la medesima deliberazione  di  cui
          al comma 676, puo' determinare  l'aliquota  rispettando  in
          ogni caso il vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle
          aliquote della TASI e dell'IMU per  ciascuna  tipologia  di
          immobile non sia superiore all'aliquota massima  consentita
          dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,  fissata
          al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in  relazione
          alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota
          massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per  lo  stesso
          anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
          essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo
          periodo, per un ammontare  complessivamente  non  superiore
          allo 0,8 per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate,
          relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle  unita'
          immobiliari ad esse  equiparate  di  cui  all'articolo  13,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da
          generare effetti sul carico di imposta TASI  equivalenti  o
          inferiori a minatisi con riferimento all'IMU  relativamente
          alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo  conto  di
          quanto previsto dall'articolo 13 del  citato  decreto-legge
          n. 201, del 2011. 
              688. Il versamento della TASI e' effettuato, in  deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite  apposito
          bollettino di conto corrente postale al quale si  applicano
          le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili. Il versamento della TARI e  della  tariffa  di
          natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668   e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo n. 241  del  1997,  ovvero  tramite
          bollettino di conto corrente postale  o  tramite  le  altre
          modalita' di pagamento offerte dai servizi  elettronici  di
          incasso e di pagamento interbancari e postali. Con  decreto
          del Direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
          riscossione, distintamente per ogni contribuente, da  parte
          dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai  comuni  e
          al sistema informativo del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Il comune  stabilisce  le  scadenze  di  pagamento
          della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a  scadenza
          semestrale e in modo anche  differenziato  con  riferimento
          alla TASI. Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei
          termini individuati dall'articolo 9, comma 3,  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.  E'  consentito   il
          pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione  entro
          il 16 giugno di ciascun anno.  Il  versamento  della  prima
          rata della TASI e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente;  il
          versamento della  rata  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per
          l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla  base  degli
          atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e successive modificazioni, alla data  del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  ad
          effettuare  l'invio  delle  deliberazioni  di  approvazione
          delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei  regolamenti
          della TASI, esclusivamente in via telematica, entro  il  21
          ottobre dello stesso anno mediante  inserimento  del  testo
          degli  stessi  nell'apposita  sezione   del   Portale   del
          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito
          informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
          1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del
          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
          precedente.   L'efficacia   delle   deliberazioni   e   dei
          regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli
          stessi  nel  predetto  sito  informatico.  I  comuni   sono
          altresi' tenuti ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli
          elementi risultanti dalle delibere, secondo le  indicazioni
          stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento   delle   finanze,   sentita    l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani.  Per  gli  immobili  diversi
          dall'abitazione  principale,   per   il   primo   anno   di
          applicazione della TASI, il versamento della prima rata  e'
          effettuato con riferimento all'aliquota di base di  cui  al
          comma 676, qualora  il  comune  non  abbia  deliberato  una
          diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e  il  versamento
          della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e'
          eseguito a conguaglio sulla base  delle  deliberazioni  del
          consiglio  comunale,  fermo  restando  il  rispetto   delle
          modalita' e dei termini indicati  nei  periodi  precedenti.
          Per gli immobili adibiti ad abitazione principale,  per  il
          primo  anno  di  applicazione  della  TASI,  il  versamento
          dell'imposta e'  effettuato  in  un'unica  rata,  entro  il
          termine del 16 dicembre 2014, salvo il  caso  in  cui  alla
          data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico
          di cui al citato decreto legislativo n.  360  del  1998  la
          deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni,  determinando  in  questo  caso   le   relative
          modalita' e aliquote. Ai fini di quanto  previsto  dai  due
          periodi precedenti,  il  comune  e'  tenuto  ad  effettuare
          l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via
          telematica, entro il 23 maggio 2014,  mediante  inserimento
          del testo della stessa nell'apposita  sezione  del  Portale
          del federalismo fiscale. 
              691. I comuni possono, in deroga  all'articolo  52  del
          decreto legislativo n. 446 del 1997,  affidare,  fino  alla
          scadenza    del    relativo    contratto,    la    gestione
          dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
          caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667  e  668,
          ai soggetti ai quali,  alla  data  del  31  dicembre  2013,
          risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti  o  di
          accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti
          e sui servizi di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              731. Per  l'anno  2014,  e'  attribuito  ai  comuni  un
          contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno,  e'  stabilita,   secondo   una   metodologia
          adottata sentita la Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie
          locali,  la  quota  del  contributo  di  cui   al   periodo
          precedente di spettanza di ciascun  comune,  tenendo  conto
          dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          14, del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  in   materia   di
          federalismo Fiscale Municipale): 
              "Art.  14.  (Ambito   di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
          (Omissis). 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011,   le   delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
          360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione  avvenga
          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          7-quinquies, del decreto- legge 10  febbraio  2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario): 
              "Art. 7-quinquies. (Fondi) 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  10,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi.) 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  7,  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino
          della   finanza   degli   enti   territoriali,   a    norma
          dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art. 7. (Esenzioni) - 1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  dalle  camere  di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104 , limitatamente  al  periodo  in  cui
          sono adibiti direttamente allo svolgimento delle  attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984; 
              i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, fatta eccezione per gli  immobili  posseduti
          da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
          all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione   d'uso
          dell'immobile, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno  durante
          il quale sussistono le condizioni prescritte.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  91-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.   27   e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'): 
              "Art.  91-bis.   (Norme   sull'esenzione   dell'imposta
          comunale sugli immobili degli enti non commerciali ) 
              1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
          svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita'  non
          commerciali». 
              2. Qualora l'unita' immobiliare abbia  un'utilizzazione
          mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica  solo  alla
          frazione di unita' nella quale  si  svolge  l'attivita'  di
          natura  non  commerciale,  se   identificabile   attraverso
          l'individuazione degli  immobili  o  porzioni  di  immobili
          adibiti esclusivamente  a  tale  attivita'.  Alla  restante
          parte  dell'unita'  immobiliare,  in   quanto   dotata   di
          autonomia funzionale e reddituale permanente, si  applicano
          le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286.  Le
          rendite  catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
          periodo precedente producono effetto fiscale a partire  dal
          1° gennaio 2013. 
              3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
          del precedente comma 2, a  partire  dal  1°  gennaio  2013,
          l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
          commerciale  dell'immobile  quale   risulta   da   apposita
          dichiarazione.  Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabilite  le  modalita'  e  le  procedure  relative   alla
          predetta dichiarazione,  gli  elementi  rilevanti  ai  fini
          dell'individuazione del rapporto proporzionale,  nonche'  i
          requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
          attivita' di cui alla lettera i) del comma 1  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come
          svolte con modalita' non commerciali. 
              4. E' abrogato  il  comma  2-bis  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.". 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  722  a  727
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2013,  n.
          147: 
              "722. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso
          in cui  il  contribuente  abbia  effettuato  un  versamento
          relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso
          da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene  a
          conoscenza  dell'errato  versamento,  anche  a  seguito  di
          comunicazione del contribuente, deve attivare le  procedure
          piu' idonee per il riversamento al comune competente  delle
          somme  indebitamente  percepite.  Nella  comunicazione   il
          contribuente indica gli estremi del  versamento,  l'importo
          versato, i dati catastali dell'immobile a cui si  riferisce
          il versamento, il comune destinatario delle somme e  quello
          che ha ricevuto erroneamente il versamento. 
              723. Per le somme concernenti gli anni di imposta  2013
          e seguenti,  gli  enti  locali  interessati  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          dell'interno gli esiti della procedura del riversamento  di
          cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni,  per
          i comuni delle regioni a statuto ordinario,  della  Regione
          siciliana e della regione Sardegna, in  sede  di  Fondo  di
          solidarieta' comunale di cui  all'articolo  1,  comma  380,
          lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per  i
          comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  sede
          di  attuazione  del   comma   17   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
          cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo
          all'imposta  municipale  propria  di  importo  superiore  a
          quello dovuto,  l'istanza  di  rimborso  va  presentata  al
          comune  che,  all'esito  dell'istruttoria,  provvede   alla
          restituzione per la quota di propria spettanza,  segnalando
          al Ministero dell'economia e delle finanze e  al  Ministero
          dell'interno l'importo totale, la  quota  rimborsata  o  da
          rimborsare a proprio carico  nonche'  l'eventuale  quota  a
          carico  dell'erario  che  effettua  il  rimborso  ai  sensi
          dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria
          dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 29 maggio 2007,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  163  del  16  luglio
          2007. Ai fini della  regolazione  dei  rapporti  finanziari
          Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725. 
              725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
          cui sia stata versata  allo  Stato,  a  titolo  di  imposta
          municipale propria, una somma spettante al comune,  questo,
          anche  su  comunicazione  del  contribuente,  da'   notizia
          dell'esito dell'istruttoria al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua
          le conseguenti regolazioni a valere sullo  stanziamento  di
          apposito capitolo anche di nuova  istituzione  del  proprio
          stato di previsione. Relativamente  agli  anni  di  imposta
          2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate,
          per i comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
          Regione siciliana e della  regione  Sardegna,  in  sede  di
          Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma
          380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e,
          per i comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in sede di attuazione del comma  17  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
          cui il contribuente abbia versato allo Stato una  somma,  a
          titolo di imposta  municipale  propria,  di  spettanza  del
          comune, e abbia anche regolarizzato la  sua  posizione  nei
          confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai
          fini del rimborso della maggiore imposta pagata si  applica
          quanto previsto dal comma 724. 
              727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
          cui sia stata  versata  al  comune,  a  titolo  di  imposta
          municipale propria, una  somma  spettante  allo  Stato,  il
          contribuente presenta al comune  stesso  una  comunicazione
          nell'ipotesi in cui  non  vi  siano  somme  da  restituire.
          L'ente  locale  impositore,   all'esito   dell'istruttoria,
          determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne
          dispone  il  riversamento  all'erario.  Limitatamente  alle
          somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il
          comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero
          dell'economia e delle finanze e al  Ministero  dell'interno
          al fine delle successive regolazioni, per  i  comuni  delle
          regioni a statuto  ordinario,  della  Regione  siciliana  e
          della regione Sardegna, in sede di  Fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui all'articolo  1,  comma  380,  lettera  b),
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle
          regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  sede  di
          attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".