Art. 10 
 
 
          Proroga delle modalita' di riparto alle province 
               del fondo sperimentale di riequilibrio 
 
  1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita'  di  riparto  alle
province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate ((  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012  )).  Alla  ricognizione
delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a  ciascuna  provincia  si
provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo  quanto  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni  di
risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi
indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Per  l'anno  2014  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla regione  Siciliana  e  alla  regione
Sardegna  sono  determinati  in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
alle modifiche dei fondi successivamente intervenute. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  1  a  7
          dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art.   16.   (Riduzione   della   spesa   degli   enti
          territoriali) - 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica,  gli  enti   territoriali   concorrono,   anche
          mediante riduzione delle spese per consumi intermedi,  alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui  al  presente  articolo,
          che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
          della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117,  terzo
          comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
              3. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
          le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  assicurano  un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          articolo 27, l'importo del concorso complessivo di  cui  al
          primo   periodo   del   presente   comma   e'   annualmente
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi  erariali,  o,  previo  accordo  tra   la   Regione
          richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere
          sulle risorse destinate alla programmazione  regionale  del
          Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di  apposito
          accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze entro il 31 gennaio di ciascun  anno.  In  caso  di
          mancato accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, l'accantonamento  e'  effettuato,  con
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare  entro  il  15  febbraio  di   ciascun   anno,   in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
          delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
          obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle  predette
          autonomie speciali sono rideterminati tenendo  conto  degli
          importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
          dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
          cui al  presente  comma,  la  Regione  interessata  propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
          priorita' per il finanziamento  di  interventi  finalizzati
          alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti,  di
          infrastrutture e di investimenti locali. 
              4. Dopo il comma 12 dell'articolo  32  della  legge  12
          novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguente comma: 
              «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi  11
          e 12 entro il 31 luglio,  gli  obiettivi  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
          nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
              a) al comma 10 del presente articolo; 
              b)  all'articolo  28,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.   201,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e dall'articolo 4, comma  11,  del  decreto-legge  2
          marzo 2012, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c). 
              d) agli ulteriori contributi disposti  a  carico  delle
          autonomie speciali.». 
              5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
          comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183 sono abrogati. 
              6.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per  l'anno  2013  e
          2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.600  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012  e  2013
          ai  Comuni,  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
          del   Ministero   dell'interno   entro   il   15   ottobre,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012.  Le
          riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  a   decorrere
          dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura  non
          regolamentare del  Ministro  dell'interno,  in  proporzione
          alla media delle spese sostenute per consumi intermedi  nel
          triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo  restando  che
          la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere
          valore superiore al 250 per cento  della  media  costituita
          dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla  base  dei  dati
          SIOPE 2010-2012 e  la  popolazione  residente  di  tutti  i
          comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di  cui
          all'articolo  156  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di  incapienza,
          sulla base dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,
          l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette
          somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto  del
          pagamento  agli  stessi  comuni   dell'imposta   municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate  sono  versate
          allo Stato contestualmente all'imposta  municipale  propria
          riservata allo Stato. Qualora  le  somme  da  riversare  ai
          comuni a titolo di  imposta  municipale  propria  risultino
          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al
          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'
          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi
          versamenti dell'imposta  municipale  propria  spettante  ai
          comuni. 
              6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
          alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
          la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
          da  imputare  a  ciascun  comune,   definiti   mediante   i
          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,
          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e
          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la
          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali
          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per
          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono
          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A
          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,
          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le
          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno
          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del
          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo
          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'
          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal
          Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
              6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
          dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di  euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
              7.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai  sensi   dell'articolo   21   del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  23  del  medesimo
          decreto legislativo n. 68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti alle province  della  Regione  Siciliana  e
          della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di  euro
          per l'anno 2012 e di 1.200 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno  2015.  Le  riduzioni  da  imputare  a   ciascuna
          provincia  sono  determinate,  tenendo  conto  anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con  decreto
          del  Ministero  dell'interno  entro  il  15  ottobre  2012,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,  ed
          entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
          riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli
          anni 2013 e successivi. In caso  di  mancata  deliberazione
          della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  il
          decreto del  Ministero  dell'interno  e'  comunque  emanato
          entro i 15 giorni successivi, ripartendo  le  riduzioni  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli  anni  2013  e
          2014, in deroga a quanto previsto dal  periodo  precedente,
          in  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da  imputare
          a ciascuna provincia sono determinate in  proporzione  alle
          spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto
          di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle
          spese per formazione professionale, per trasporto  pubblico
          locale, per la raccolta di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
          servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.  In  caso
          di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
          dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al  recupero
          delle  predette  somme   nei   confronti   delle   province
          interessate a  valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa  tramite  modello  F24,
          all'atto  del  riversamento  del  relativo   gettito   alle
          province medesime.  Qualora  le  somme  da  riversare  alle
          province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore,   esclusi   i   ciclomotori,   di   cui
          all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n.  446  risultino  incapienti  per   l'effettuazione   del
          recupero di cui al quarto periodo del  presente  comma,  il
          versamento  al  bilancio  dello  Stato  della   parte   non
          recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle  disponibilita'
          presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
          Entrate - Fondi di  Bilancio»  che  e'  reintegrata  con  i
          successivi  versamenti  dell'imposta  sulle   assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 4
          del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44  recante
          "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento": 
              "Art. 4. (Fiscalita' locale) - 1. - 5-octies (Omissis). 
              6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto
          di fiscalizzazione corrisposti dal  Ministero  dell'interno
          in favore degli enti locali sono determinati in  base  alle
          disposizioni  recate  dall'articolo  2,  comma  45,   terzo
          periodo,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, ed alle modifiche delle  dotazioni  dei  fondi
          successivamente intervenute. 
              (Omissis).".