Art. 11 
 
 
                   Relazione fine mandato Sindaci 
                     e Presidenti delle province 
 
  1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. La relazione di fine  mandato,  redatta  dal  responsabile  del
servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal
presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve
risultare certificata dall'organo di revisione  dell'ente  locale  e,
nei tre giorni successivi la relazione  e  la  certificazione  devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine  mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito
istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente
della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione  dell'ente
locale, con l'indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. 
  3. In caso di scioglimento  anticipato  del  Consiglio  comunale  o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni
dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni
successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal
presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. (( La relazione di fine  mandato  e'
pubblicata )) sul sito istituzionale della  provincia  o  del  comune
entro  e  non  oltre  i  sette  giorni  successivi   alla   data   di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente  locale,
con l'indicazione della data di trasmissione alla  sezione  regionale
di controllo della Corte dei conti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo  6   settembre   2011,   n.   149   (Meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4.  (Relazione  di  fine  mandato  provinciale  e
          comunale) - 1. Al fine di garantire il coordinamento  della
          finanza  pubblica,  il  rispetto  dell'unita'  economica  e
          giuridica della Repubblica,  il  principio  di  trasparenza
          delle decisioni di entrata e di  spesa,  le  province  e  i
          comuni  sono  tenuti  a  redigere  una  relazione  di  fine
          mandato. 
              2.  La  relazione  di   fine   mandato,   redatta   dal
          responsabile del  servizio  finanziario  o  dal  segretario
          generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia  o
          dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la
          data di scadenza del mandato. Entro e  non  oltre  quindici
          giorni dopo la sottoscrizione della  relazione,  essa  deve
          risultare certificata dall'organo  di  revisione  dell'ente
          locale e, nei tre  giorni  successivi  la  relazione  e  la
          certificazione devono essere trasmesse dal presidente della
          provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo
          della Corte dei conti. La relazione di fine  mandato  e  la
          certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della
          provincia o  del  comune  da  parte  del  presidente  della
          provincia o del sindaco entro  i  sette  giorni  successivi
          alla  data  di  certificazione  effettuata  dall'organo  di
          revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
          trasmissione alla  sezione  regionale  di  controllo  della
          Corte dei conti. 
              3. In caso di  scioglimento  anticipato  del  Consiglio
          comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e
          la  certificazione  da  parte  degli  organi  di  controllo
          interno avvengono entro venti giorni dal  provvedimento  di
          indizione delle elezioni e, nei tre  giorni  successivi  la
          relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente
          della provincia o dal sindaco  alla  sezione  regionale  di
          controllo della Corte  dei  conti.  La  relazione  di  fine
          mandato  e'  pubblicata  sul   sito   istituzionale   della
          provincia o del comune entro e non  oltre  i  sette  giorni
          successivi   alla   data   di   certificazione   effettuata
          dall'organo   di   revisione    dell'ente    locale,    con
          l'indicazione  della  data  di  trasmissione  alla  sezione
          regionale di controllo della Corte dei conti. 
              4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione
          dettagliata  delle   principali   attivita'   normative   e
          amministrative svolte durante  il  mandato,  con  specifico
          riferimento a: 
              a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
              b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
              c) azioni intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di
          finanza  pubblica  programmati  e  stato  del  percorso  di
          convergenza verso i fabbisogni standard; 
              d)  situazione  finanziaria   e   patrimoniale,   anche
          evidenziando le carenze riscontrate  nella  gestione  degli
          enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi  dei
          numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del  codice
          civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
              e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del
          percorso di convergenza ai fabbisogni standard,  affiancato
          da indicatori  quantitativi  e  qualitativi  relativi  agli
          output dei servizi resi, anche utilizzando  come  parametro
          di  riferimento  realta'  rappresentative  dell'offerta  di
          prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 
              f)  quantificazione  della  misura   dell'indebitamento
          provinciale o comunale. 
              5. Con  atto  di  natura  non  regolamentare,  adottato
          d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, adotta uno schema  tipo  per  la  redazione  della
          relazione di fine mandato, nonche' una  forma  semplificata
          del medesimo schema per i comuni con popolazione  inferiore
          a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto  di
          cui al primo periodo, il presidente della  provincia  o  il
          sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione  di
          fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4. 
              6. In  caso  di  mancato  adempimento  dell'obbligo  di
          redazione  e  di  pubblicazione,  nel  sito   istituzionale
          dell'ente, della relazione di fine mandato, al  sindaco  e,
          qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
          del  servizio  finanziario  del  comune  o  al   segretario
          generale e' ridotto della meta', con riferimento  alle  tre
          successive    mensilita',    rispettivamente,     l'importo
          dell'indennita' di mandato e degli emolumenti.  Il  sindaco
          e',  inoltre,  tenuto  a   dare   notizia   della   mancata
          pubblicazione  della  relazione,  motivandone  le  ragioni,
          nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.".