Art. 12 
 
 
                      Contributo straordinario 
 
  (( 1. All'articolo  15,  comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole:  «successivi  alla»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decorrenti dalla». 
  1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014  sul
fondo istituito dall'articolo 41,  comma  16-sexiesdecies.1,  secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14,  sono  destinate
alla regione  Emilia-Romagna  quale  contributo  straordinario  di  2
milioni di euro da impiegare per il finanziamento  di  interventi  di
completamento del  passaggio  dei  comuni  di  San  Leo,  Pennabilli,
Novafeltria, Sant'Agata  Feltria,  Talamello,  Casteldelci  e  Maiolo
dalla  regione  Marche,  provincia  di  Pesaro-Urbino,  alla  regione
Emilia-Romagna, provincia di Rimini )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  15  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.   15.   (Modifiche   territoriali,   fusione   ed
          istituzione di comuni) - 1. - 2.(Omissis). 
              3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai
          contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci  anni
          decorrenti  dalla  fusione  stessa,   appositi   contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 16-sexiesdecies.1
          dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni   finanziarie   urgenti),   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              "Art. 41. (Proroghe di termini in materia  finanziaria.
          Proroga di  termini  in  materia  di  istruzione  e  misure
          relative all'attuazione della  Programmazione  cofinanziata
          dall'Unione europea  per  il  periodo  2007-2013)  -  1.  -
          16-quinquiesdecies. (Omissis). 
              16-sexiesdecies.1.    Al    fine    di    ridurre    la
          concorrenzialita' delle  rivendite  di  benzina  e  gasolio
          utilizzati come carburante per autotrazione  situate  nella
          Repubblica di San Marino e  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria vigente e' istituito, in favore  delle  regioni
          confinanti con la stessa,  un  fondo  per  l'erogazione  di
          contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
          della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
          fondo e' istituito nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  con  una  dotazione  di  2
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          modalita' di erogazione e i  criteri  di  ripartizione  del
          predetto fondo sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
          i   rapporti   con   le   regioni.   All'onere    derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' articolo 39-ter, comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  L'efficacia
          delle disposizioni di cui al presente comma e'  subordinata
          all'autorizzazione del  Consiglio  dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. 
              (Omissis).".