Art. 14 
 
 
           Applicazione fabbisogni standard per il riparto 
                 del Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 380-quater e' sostituito dal seguente: «380-quater. Con
riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario,  il  10  per
cento dell'importo attribuito  a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'
comunale  di  cui  al  comma  380-ter  e'  accantonato   per   essere
redistribuito, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo  comma  380-ter,  tra  i
comuni sulla base delle  capacita'  fiscali  nonche'  dei  fabbisogni
standard  approvati  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente  non
operano  i  criteri  di  cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma
380-ter.»; 
  b)  dopo   il   comma   380-quater   e'   inserito   il   seguente:
«380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del  comma  380-quater,  le
modalita' e i criteri di attuazione (( sono stabiliti mediante intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro il 15 aprile 2014 )). In caso di  mancata  intesa,  le  risorse
corrispondenti sono distribuite  per  l'anno  2014  con  la  medesima
metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui
al comma  380-ter  e,  a  decorrere  dall'anno  2015,  in  base  alle
disposizioni del predetto comma 380-quater.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 380-ter dell'articolo 1 della citata
          legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle note  all'articolo
          6.