Art. 16 
 
 
               Disposizioni concernenti Roma Capitale 
 
  1. Roma Capitale, (( entro  centoventi  giorni  ))  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  trasmette  al  Ministero
dell'interno, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ((  alle
Camere e alla Corte dei conti )) un rapporto che  evidenzi  le  cause
della formazione del disavanzo di bilancio di  parte  corrente  negli
anni precedenti, (( anche con riferimento alle societa' controllate e
partecipate da Roma Capitale )), nonche' l'entita' e la natura  della
massa debitoria da trasferire alla gestione  commissariale  ai  sensi
del comma 5. 
  2.   Roma   Capitale   trasmette   contestualmente   al   Ministero
dell'interno, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ((  alle
Camere e alla Corte dei conti )) un piano triennale per la  riduzione
del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di  bilancio  al  cui
interno sono indicate le misure per il contenimento dei  costi  e  la
valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a  tali  fini
l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a: 
  a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio,  nonche'  i
vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di  assunzioni  di
personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte  le
societa' controllate con esclusione di  quelle  quotate  nei  mercati
regolamentati; 
  (( a-bis) operare la ricognizione di tutte le societa'  controllate
e  partecipate  da  Roma  Capitale,  evidenziando   il   numero   dei
consiglieri e degli amministratori nonche' le somme  complessivamente
erogate a ciascuno di essi; 
  a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria
e tariffaria )); 
  b) operare la ricognizione dei costi unitari  della  fornitura  dei
servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai
livelli standard dei grandi comuni italiani; 
  c) operare una  ricognizione  dei  fabbisogni  di  personale  nelle
societa' partecipate, prevedendo per quelle in perdita il  necessario
riequilibrio   con   l'utilizzo   degli   strumenti   legislativi   e
contrattuali esistenti, (( ivi inclusa  la  mobilita'  interaziendale
)), nel quadro degli accordi  con  le  organizzazioni  sindacali,  ((
nonche' dello strumento del  distacco  di  cui  all'articolo  30  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni. Il distacco e  l'utilizzo  di  dirigenti  e  personale
possono avvenire esclusivamente nei limiti  della  spesa  consolidata
accertata  con  riferimento  all'anno  precedente  nel  quadro  degli
accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali )); 
  d) adottare modelli innovativi  per  la  gestione  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e  di  spazzamento
delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; 
  e)  procedere,  ove  necessario  per  perseguire  il   riequilibrio
finanziario del comune, (( alla fusione  delle  societa'  partecipate
che svolgono funzioni omogenee, alla  dismissione  o  alla  messa  in
liquidazione delle societa' partecipate che non risultino avere  come
fine  sociale  attivita'   di   servizio   pubblico,   nonche'   alla
valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare  del
comune; 
  e-bis) responsabilizzare i dirigenti  delle  societa'  partecipate,
legando le indennita' di risultato a specifici obiettivi di  bilancio
)). 
  3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo  18  aprile  2012,  n.  61,  esprime
parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di  cui
al comma 2 (( del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al
sesto periodo del  comma  196-bis  dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del  presente  articolo
)), e ne verifica l'attuazione,  tenendo  anche  conto  dei  maggiori
oneri connessi  al  ruolo  di  Capitale  della  Repubblica  ove  gia'
determinati ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  18
aprile  2012,  n.  61.  Ove  i  maggiori  oneri   siano   determinati
successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4,  il
tavolo di cui al primo periodo esprime  il  proprio  parere  ai  fini
della eventuale revisione del piano stesso. 
  (( 4. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione  capitolina,
il piano triennale di cui al comma  2  e'  approvato  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  medesimo   al   Ministero
dell'interno, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle
Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte  a  realizzare  gli
obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale  puo'  utilizzare  le
entrate  straordinarie,  comprese  le  eventuali  sanzioni  ad   esse
collegate,  per  il  riequilibrio  di  parte  corrente,   in   deroga
all'articolo 162 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  4-bis.  Il  comune  di  Roma  Capitale  provvede   alle   eventuali
variazioni del bilancio  di  previsione  in  coerenza  con  il  piano
triennale  approvato  dalla  giunta,  nonche'  con  il  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  emanato  successivamente  ai
sensi del comma 4. 
  4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione  capitolina,
sono approvate, previo parere  del  tavolo  di  cui  al  comma  3,  a
condizione che  siano  prive  di  effetti  sui  saldi  della  finanza
pubblica, modifiche al documento predisposto ai  sensi  dell'articolo
14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. 
  4-quater.  All'articolo  1,  comma  10-bis,  primo   periodo,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al  comma  2
dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16» )). 
  5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui
al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  eventuali  ulteriori  partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma , ((
ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di  cui  all'articolo
42-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, )) anteriori  al  28  aprile  2008,
alla cui individuazione si procede con  determinazioni  dirigenziali,
assunte  con  l'attestazione   dell'avvenuta   assistenza   giuridico
amministrativa  del   Segretario   comunale.   Roma   Capitale   puo'
riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti, inseriti nella  massa
attiva di cui al documento predisposto ai sensi del  citato  articolo
14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  verso  le
societa' dalla medesima partecipate anche  compensando  totalmente  o
parzialmente gli stessi con partite a  debito  inserite  nella  massa
passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e'  autorizzata  ad
avvalersi di appositi piani pluriennali per il  rientro  dai  crediti
verso  le  proprie  partecipate  cosi'   riacquisiti.   Il   medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato, altresi', ad inserire nella
massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi  dell'articolo
14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
somme introitate dalla gestione commissariale in forza del  contratto
di servizio di cui all'articolo 5  del  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 5  dicembre  2008,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ai fini del loro  reintegro  a  favore  di  Roma
Capitale, dedotte le  somme  a  qualsiasi  titolo  inserite,  dal  31
ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore  ((  della  presente
disposizione )), nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a
favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilita'
della stessa.  Le  somme  di  cui  ai  periodi  precedenti  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno.». 
  (( 5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto
nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune
di  Roma  Capitale,  per  assicurare  l'attuazione  degli  interventi
previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto  2012,
previa validazione da  parte  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del programma  di  lavoro  triennale
«Raccolta differenziata»,  ivi  previsto,  opportunamente  rimodulato
sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate: 
  a) nel limite di 6,5 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  di  7,5
milioni di euro per l'anno 2015, le risorse  iscritte  nel  bilancio,
per i medesimi esercizi, ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni
di euro per l'anno 2015, le  risorse  finanziarie  disponibili  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  per  i   medesimi   esercizi,   a   valere
sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e
a  7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  30  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  (Attuazione
          delle deleghe in  materia  di  occupazione  e  mercato  del
          lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 30. (Distacco) - 1.  L'ipotesi  del  distacco  si
          configura quando un datore di  lavoro,  per  soddisfare  un
          proprio  interesse,  pone  temporaneamente   uno   o   piu'
          lavoratori   a   disposizione   di   altro   soggetto   per
          l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa. 
              2. In caso di  distacco  il  datore  di  lavoro  rimane
          responsabile del trattamento economico e normativo a favore
          del lavoratore. 
              3. Il distacco che comporti un  mutamento  di  mansioni
          deve avvenire con il consenso del  lavoratore  interessato.
          Quando comporti un trasferimento a  una  unita'  produttiva
          sita a piu' di 50 km da quella  in  cui  il  lavoratore  e'
          adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per  comprovate
          ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
              4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236. 
              4-bis. Quando il  distacco  avvenga  in  violazione  di
          quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
          chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
          414  del  codice  di  procedura  civile,  notificato  anche
          soltanto al soggetto che ne ha utilizzato  la  prestazione,
          la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
          quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si  applica  il  disposto
          dell'articolo 27, comma 2. 
              4-ter. Qualora il distacco  di  personale  avvenga  tra
          aziende che abbiano sottoscritto un contratto  di  rete  di
          impresa che abbia validita' ai sensi del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  9  aprile  2009,  n.  33,  l'interesse  della  parte
          distaccante sorge  automaticamente  in  forza  dell'operare
          della rete, fatte salve le norme in  materia  di  mobilita'
          dei  lavoratori  previste  dall'articolo  2103  del  codice
          civile.  Inoltre  per  le  stesse  imprese  e'  ammessa  la
          codatorialita'  dei  dipendenti   ingaggiati   con   regole
          stabilite attraverso il contratto di rete stesso.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          14 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori
          disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  24  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia  di  ordinamento  di
          Roma Capitale): 
              "Art. 14. (Disposizioni finali) - 1. - 2. (Omissis). 
              3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri  un  tavolo  di  raccordo  interistituzionale  tra
          Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con
          funzioni  di  coordinamento  per  il  trasferimento   delle
          funzioni  sopra  individuate  e  di  monitoraggio,  con  il
          concorso delle amministrazioni coinvolte,  delle  relazioni
          sindacali previste sulla base della normativa vigente. 
              4. - 5. (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   196-bis
          dell'articolo 2 della citata legge n. 191  del  2009,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1. - 196 (Omissis). 
              196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni
          di dismissione immobiliare di cui al comma 196  e'  fissato
          al 31 dicembre 2012, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice
          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare  il  raggiungimento
          degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori
          proventi rivenienti dalla vendita dei beni  sono  acquisiti
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati
          al  Fondo   ammortamento   dei   titoli   di   Stato.   Con
          provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
          Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo
          4, comma 8-bis del decreto-legge 25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,
          n. 42, che deve essere in possesso di comprovati  requisiti
          di     elevata     professionalita'     nella      gestione
          economico-finanziaria,  acquisiti  nel   settore   privato,
          necessari per gestire la fase operativa di  attuazione  del
          piano di rientro, sono  accertate  le  eventuali  ulteriori
          partite  creditorie  e  debitorie  rispetto  al   documento
          predisposto ai sensi dell'articolo 14,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dal
          medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
          del comune di Roma alla data del 30  luglio  2010,  che  e'
          approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.  Il
          medesimo  Commissario  straordinario  e'   autorizzato   ad
          inserire, per un importo complessivo massimo di 30  milioni
          di  euro,  nella  massa  passiva  di   cui   al   documento
          predisposto ai sensi dell'articolo 14,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  le
          eventuali  ulteriori  partite   debitorie   rivenienti   da
          obbligazioni od oneri del comune di Roma, ivi  inclusi  gli
          oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo  42-bis
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori  al  28  aprile
          2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni
          dirigenziali,  assunte  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza   giuridico   amministrativa   del    Segretario
          comunale.  Roma  Capitale  puo'   riacquisire   l'esclusiva
          titolarita' di crediti, inseriti nella massa attiva di  cui
          al documento predisposto ai sensi del citato  articolo  14,
          comma 13-bis, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          verso  le  societa'  dalla   medesima   partecipate   anche
          compensando  totalmente  o  parzialmente  gli  stessi   con
          partite a debito inserite nella massa  passiva  di  cui  al
          citato documento. Roma Capitale e' autorizzata ad avvalersi
          di appositi piani pluriennali per il  rientro  dai  crediti
          verso le proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il medesimo
          Commissario  straordinario  e'  autorizzato,  altresi',  ad
          inserire  nella  massa  passiva   di   cui   al   documento
          predisposto ai sensi dell'articolo 14,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme
          introitate  dalla  gestione  commissariale  in  forza   del
          contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  5  dicembre
          2008, in attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  16,
          comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, ai  fini  del  loro  reintegro  a  favore  di  Roma
          Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal
          31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, nella medesima massa ed al fine  del
          loro reintegro a favore di Roma Capitale e  che,  pertanto,
          restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di  cui
          ai periodi precedenti non sono considerate tra  le  entrate
          finali di cui all'articolo 31,  comma  3,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183,  rilevanti  ai  fini  del  patto  di
          stabilita' interno. 
              196-ter - 253. (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del  citato
          decreto legislativo n. 61 del 2012: 
              "Art. 2. (Determinazione dei costi connessi al ruolo di
          capitale della Repubblica) - 1. In attuazione dell'articolo
          24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  previa  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, e' determinato il maggior onere
          derivante per Roma capitale dall'esercizio  delle  funzioni
          connesse al ruolo  di  capitale  della  Repubblica,  tenuto
          conto anche dei benefici economici  che  derivano  da  tale
          ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito  delle
          entrate tributarie statali e locali. Lo schema del  decreto
          di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere, ai  fini
          dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare
          per  l'attuazione   del   federalismo   fiscale   e   delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il   decreto   puo'
          comunque essere adottato. 
              2. L'onere  di  cui  al  comma  1  e'  quantificato  su
          proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per
          l'attuazione del federalismo fiscale, che si  avvale  della
          collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza  e
          l'economia  locale-IFEL,  e   adottata   dalla   Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza pubblica.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  162  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 162. (Principi del bilancio) - 1. Gli enti locali
          deliberano   annualmente   il   bilancio   di    previsione
          finanziario redatto in termini di  competenza,  per  l'anno
          successivo, osservando i principi  di  unita',  annualita',
          universalita'   ed   integrita',   veridicita',    pareggio
          finanziario e pubblicita'.  La  situazione  corrente,  come
          definita  al  comma  6  del  presente  articolo,  non  puo'
          presentare un disavanzo. 
              2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente  il
          totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. 
              3.  L'unita'  temporale  della   gestione   e'   l'anno
          finanziario, che inizia il  1°  gennaio  e  termina  il  31
          dicembre dello stesso anno; dopo tale termine  non  possono
          piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa
          in conto dell'esercizio scaduto. 
              4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al  lordo
          delle spese di riscossione a carico degli enti locali e  di
          altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte  le
          spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna
          riduzione   delle   correlative   entrate.   La    gestione
          finanziaria  e'  unica  come  il   relativo   bilancio   di
          previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di  spese
          che non siano iscritte in bilancio. 
              5. Il bilancio di previsione e'  redatto  nel  rispetto
          dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da
          analisi riferite  ad  un  adeguato  arco  di  tempo  o,  in
          mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 
              6. Il bilancio di previsione e' deliberato in  pareggio
          finanziario   complessivo.   Inoltre   le   previsioni   di
          competenza  relative  alle  spese  correnti  sommate   alle
          previsioni di competenza relative alle  quote  di  capitale
          delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
          obbligazionari   non   possono   essere    complessivamente
          superiori alle  previsioni  di  competenza  dei  primi  tre
          titoli dell'entrata e non  possono  avere  altra  forma  di
          finanziamento, salvo le eccezioni previste per  legge.  Per
          le comunita' montane si fa riferimento ai primi due  titoli
          delle entrate. 
              7. Gli enti assicurano ai cittadini ed  agli  organismi
          di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei
          contenuti  significativi  e  caratteristici  del   bilancio
          annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
          statuto e dai regolamenti.". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   13-bis
          dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78
          (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di    competitivita'    economica),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art.  14.  (Patto  di  stabilita'  interno  ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali) - 1. - 13. (Omissis). 
              13-bis.  Per  l'attuazione   del   piano   di   rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25  gennaio
          2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
          e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di  cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 5 dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma
          tecnica, per i finanziamenti  occorrenti  per  la  relativa
          copertura di spesa. Si applica l'articolo 4,  commi  177  e
          177-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350.   Il
          Commissario    straordinario    del     Governo     procede
          all'accertamento definitivo del debito e ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          congiuntamente alle modalita' di attuazione  del  piano  di
          rientro di cui al primo periodo del presente  comma.  Fermi
          restando la titolarita' del debito in capo all'emittente  e
          l'ammortamento  dello  stesso  a  carico   della   gestione
          commissariale, il Commissario straordinario del Governo  e'
          altresi'  autorizzato,  anche  in  deroga  alla   normativa
          vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
          degli enti territoriali con rimborso unico  a  scadenza,  a
          rinegoziare  i  prestiti  della  specie   anche   al   fine
          dell'eventuale eliminazione del vincolo di  accantonamento,
          recuperando,  ove  possibile,   gli   accantonamenti   gia'
          effettuati. 
              13-ter. - 33-quater. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  10-bis  dell'articolo  1
          del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35  (Disposizioni
          urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della  pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali - 1.  -
          10. (Omissis). 
              10-bis. Ai fini dell'assegnazione  delle  anticipazioni
          di liquidita' a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
          13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
          124, e sulla dotazione per il 2014  della  Sezione  di  cui
          all'articolo  2,  nonche'  ai  fini  dell'erogazione  delle
          risorse  gia'   assegnate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
          ancora erogate, sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei
          debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per  il
          riconoscimento alla data del 31  dicembre  2012,  anche  se
          riconosciuti in bilancio in data  successiva,  ivi  inclusi
          quelli contenuti nel piano di cui al comma 2  dell'articolo
          16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.  Le  disposizioni
          di cui al primo  periodo  si  applicano  altresi',  per  le
          regioni,  ai  debiti   di   cui   al   comma   11-quinquies
          dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e successive modificazioni, sempre  che  i  predetti
          debiti siano stati riconosciuti in bilancio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni  di
          cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
          ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. 
              11. - 17-sexies. (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          10  del  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art.10.  Regioni  a  statuto  speciale  -  1.  Con  le
          modalita' previste dai rispettivi  statuti  si  provvede  a
          trasferire alle regioni a statuto speciale e alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non  siano  gia'
          attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal  presente
          decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 323 dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "Art. 2 - 1 - 322 (Omissis). 
              323.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare un fondo per la promozione di interventi di  riduzione
          e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
          di nuove tecnologie di riciclaggio,  con  dotazione  di  20
          milioni di euro per anno a decorrere  dal  2008,  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e'  finalizzato
          alla  sottoscrizione  di  accordi  di  programma   e   alla
          formulazione  di  bandi  pubblici  da  parte  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, da adottare nel  termine  di  cinque
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui  al
          presente comma.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189, e successive modificazioni: 
              "Art. 6. (Disposizioni finanziarie e  finali)  -  1.  -
          1-quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.".