Art. 17 
 
 
          Disposizioni in materia di trasporto ferroviario 
                  nelle regioni a statuto speciale 
 
  1. Per favorire il completamento  del  passaggio  delle  competenze
relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato  e  la
Regione  Valle  d'Aosta,  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo  fra  lo
Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11  novembre  2010
come recepito dall'articolo 1, comma 160,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia
dell'importo  di  13,4  milioni  di   euro,   nell'anno   2014,   per
corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014. 
  2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di  cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013  n.  147  non
sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e  comunque  il  trasferimento
delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di
non aggravare la posizione debitoria nei confronti  del  gestore  del
servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio,
garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo
che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico
della Regione Valle  d'Aosta  e'  escluso  dal  patto  di  stabilita'
interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 (( e di  23
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 )). 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  13,4
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero e, quanto a 9,4 milioni di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze   e'   altresi'
autorizzato, nelle more del trasferimento completo  delle  competenze
alle  Regioni  a  Statuto  Speciale  e  dei   servizi   indivisi,   a
corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita',
le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese. 
  (( 4-bis. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  interventi
sulla  rete  ferroviaria  nazionale  e  l'attuazione   dei   relativi
programmi di investimento, fino alla conclusione della  procedura  di
approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016,
da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti
tra lo Stato e il  gestore  dell'infrastruttura  sono  regolati,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla  base  di  quanto
stabilito dal contratto di programma 2007-2011 )). 
  5. Al fine di  consentire  l'avvio  dell'esecuzione  del  piano  di
rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014,  non  e'  consentito
intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche  concorsuali,  nei
confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del  citato
decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di  cui  all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16,
comma  9,  del  citato  decreto-legge  n.  83   del   2012,   nonche'
all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla (( legge 7  dicembre  2012,
n.  213  )),  destinate  alla  Regione   Campania.   I   pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti  debitori  e  i  terzi
pignorati, i quali possono disporre  delle  somme  per  le  finalita'
istituzionali delle societa' di cui al primo periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
          legislativo 26 ottobre 2010, n. 194  (Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale della regione  Valle  d'Aosta/Vallee
          d'Aoste in materia di trasporto ferroviario): 
              "Art. 2. (Funzioni e  compiti  assunti  in  materia  di
          trasporto ferroviario) - 1. Sono attribuiti alla Regione  i
          servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto
          di servizio nazionale alla data di entrata  in  vigore  del
          presente     decreto,     erogati     sulle      direttrici
          Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta
          che insista su territorio regionale. 
              2. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto,  con  accordo  di  programma  tra  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  Dipartimento
          della pubblica amministrazione e innovazione e  la  Regione
          sono individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali
          ed organizzative  necessarie  a  garantire  un  livello  di
          erogazione dei servizi di cui al comma  1,  almeno  pari  a
          quello delle regioni viciniori. Tra le risorse  finanziarie
          dovranno  essere  individuate  separatamente   le   risorse
          necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e  il
          corrispettivo per il complesso  delle  prestazioni  fornite
          dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria. 
              3.  All'attuazione  dei  relativi   conferimenti,   ivi
          compresi quelli per l'esercizio delle funzioni  trasferite,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da  adottarsi  entro   sei   mesi   dalla   data
          dell'Accordo di programma di cui al comma 2. 
              4. Relativamente ai servizi di cui al  comma  1,  entro
          sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma  3,  e  comunque
          successivamente alla stipula degli Accordi di programma  di
          cui ai commi 7  e  8  e  all'effettiva  attribuzione  delle
          risorse  finanziarie   per   l'esercizio   delle   funzioni
          trasferite, la Regione subentra allo Stato nel rapporto con
          l'Impresa  ferroviaria  e  stipula  con   quest'ultima   il
          relativo Contratto di servizio. Rimangono  a  carico  dello
          Stato  gli  oneri  finanziari  derivanti  da   obbligazioni
          assunte con l'Impresa ferroviaria nel  periodo  antecedente
          al predetto subentro o, comunque, alle stesse conseguenti. 
              5. Nel rispetto della normativa comunitaria,  nazionale
          e regionale sugli appalti pubblici di  servizi,  la  scelta
          del  gestore  del  servizio  avviene  mediante  ricorso   a
          procedure ad evidenza pubblica. 
              6. Il soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria,
          nella ripartizione della capacita' di  infrastruttura,  da'
          priorita'  ai  servizi  di  trasporto  quantitativamente  e
          qualitativamente necessari  a  soddisfare  le  esigenze  di
          mobilita' dell'utenza, cosi' come individuate al comma 1. 
              7. La  Regione,  l'Impresa  ferroviaria  e  il  Gestore
          dell'infrastruttura   stipulano   specifici   accordi    di
          programma disciplinanti gli  interventi  da  attivare,  ivi
          incluso  il  rinnovo  del  parco  rotabile,  per  garantire
          l'adeguatezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo,
          dei  servizi  ferroviari  trasferiti,  nonche'  gli   oneri
          necessari alla loro realizzazione. 
              8. La Regione, i  Ministeri  competenti  e  il  Gestore
          dell'infrastruttura stipulano accordi di  programma  quadro
          al fine  di  individuare  gli  interventi  infrastrutturali
          necessari per conseguire una  riqualificazione  della  rete
          ferroviaria della Regione, in  modo  da  ridurre  l'attuale
          squilibrio  a  favore  dei   trasporti   su   gomma   nella
          ripartizione  modale  del  trasporto  passeggeri  e  merci,
          riducendo l'impatto sull'ambiente. Tali accordi definiscono
          gli interventi in termini di: 
              a)   adeguamento   delle   infrastrutture   attuali   o
          realizzazione di nuove opere; 
              b) costi di investimento e modalita' di  copertura  dei
          relativi oneri, da effettuarsi da parte dello Stato; 
              c) tempi di realizzazione. 
              9.  Nella  determinazione  del  corrispettivo  per   il
          complesso   delle   prestazioni   fornite    dal    Gestore
          dell'infrastruttura  ferroviaria  all'Impresa  ferroviaria,
          ivi  compresa  la  fruizione  dell'infrastruttura  medesima
          insistente sul territorio della  Regione,  si  tiene  conto
          degli oneri assunti dalla Regione, ai sensi dei commi  7  e
          8,  per  il   miglioramento   dell'infrastruttura   e   dei
          servizi.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 160 dell'articolo
          1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011): 
              "Art.  1.  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) -  1.  -
          159. (Omissis). 
              160. Ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  27
          della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50  dello
          Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di  cui  alla  legge
          costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e   successive
          modificazioni,  la  regione  Valle  d'Aosta   concorre   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
          stessi derivanti, nonche' all'assolvimento  degli  obblighi
          di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione
          europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza
          pubblica stabilite dalla normativa statale,  attraverso  le
          misure previste nell'accordo sottoscritto tra  il  Ministro
          per la semplificazione  normativa  e  il  presidente  della
          regione Valle d'Aosta: 
              a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto   all'importazione   a
          decorrere  dall'anno  2011  fino  alla  soppressione  della
          medesima dall'anno 2017; 
              b)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica, mediante  l'assunzione
          di  oneri  relativi  all'esercizio  di  funzioni   statali,
          relative ai servizi ferroviari di interesse locale; 
              c) con la rimodulazione delle  entrate  spettanti  alla
          regione Valle d'Aosta. 
              161. - 171. (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 515 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "Art. 1. - 1. - 514 (Omissis). 
              515. Mediante intese tra lo  Stato,  la  regione  Valle
          d'Aosta e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          concludere entro il  30  giugno  2014,  sono  definiti  gli
          ambiti per il trasferimento  o  la  delega  delle  funzioni
          statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari  riferiti,  in
          particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale  per
          la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato  e  alle
          funzioni  amministrative,  organizzative  e   di   supporto
          riguardanti la giustizia civile,  penale  e  minorile,  con
          esclusione di quelle relative al personale di magistratura,
          nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano.  Con  apposite  norme  di
          attuazione si provvede al completamento del trasferimento o
          della delega delle funzioni  statali  oggetto  dell'intesa.
          Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri  avviene
          in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508,  e
          computata quale  concorso  al  riequilibrio  della  finanza
          pubblica nei termini dello stesso  comma.  Con  i  predetti
          accordi, lo Stato, la regione Valle  d'Aosta,  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e la regione  Trentino-Alto
          Adige individuano gli standard  minimi  di  servizio  e  di
          attivita'  che  lo  Stato,  per  ciascuna  delle   funzioni
          trasferite  o  delegate,  si  impegna   a   garantire   sul
          territorio provinciale o  regionale  con  riferimento  alle
          funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o  dalla
          regione,  nonche'  i  parametri  e  le  modalita'  per   la
          quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai  fini  di
          evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi  e
          di attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'
          escluso il trasferimento e la delega delle  funzioni  delle
          Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
          ambiti di materia relativi a  concessioni  statali  e  alle
          reti  di  acquisizione  del  gettito  tributario  sia   con
          riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano  tributi
          armonizzati o applicabili su  base  transnazionale;  2)  ai
          contribuenti  di  grandi  dimensioni;  3)  alle   attivita'
          strumentali  alla  conoscenza  dell'andamento  del  gettito
          tributario; 4) alle procedure telematiche  di  trasmissione
          dei dati e delle  informazioni  alla  anagrafe  tributaria.
          Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento  delle
          attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro  di
          accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
          presidenti della  regione  Valle  d'Aosta,  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e   della   regione
          Trentino-Alto Adige, tra i direttori  delle  Agenzie  delle
          entrate e delle  dogane  e  dei  monopoli  e  le  strutture
          territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
          centrale le relazioni con  le  istituzioni  internazionali.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali oggetto dell'intesa. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi) - 1. - 4. (Omissis).. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  5,  7  e  9
          dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83
          (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "Art. 16. Disposizioni urgenti per la  continuita'  dei
          servizi di trasporto - 1. - 4. (Omissis). 
              5.  Il  Commissario   ad   acta   nominato   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative
          alla  razionalizzazione  e  al  riordino   delle   societa'
          partecipate regionali, recate dal piano di  stabilizzazione
          finanziaria della Regione Campania  approvato  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  20  marzo
          2012, al fine di consentire  l'efficace  realizzazione  del
          processo  di  separazione  tra  l'esercizio  del  trasporto
          ferroviario  regionale  e   la   proprieta',   gestione   e
          manutenzione   della   rete,    anche    in    applicazione
          dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, salvaguardando  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni e la tutela dell'occupazione,  effettua,  entro
          30   giorni   dall'entrata   in   vigore    del    presente
          decreto-legge,  una  ricognizione  della  consistenza   dei
          debiti e dei crediti delle societa' esercenti il  trasporto
          regionale ferroviario  e  delle  societa'  capogruppo.  Nei
          successivi 60 giorni, sulla  base  delle  risultanze  dello
          stato dei debiti e dei crediti, il Commissario  elabora  un
          piano di rientro dal disavanzo accertato  e  un  piano  dei
          pagamenti, alimentato dalle risorse  regionali  disponibili
          in bilancio e dalle  entrate  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 9, della durata  massima
          di 60 mesi, da sottoporre  all'approvazione  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il piano di  rientro  dovra'
          individuare gli interventi necessari al perseguimento delle
          finalita' sopra indicate e all'equilibrio  economico  delle
          suddette  societa',  nonche'  le   necessarie   azioni   di
          riorganizzazione,  riqualificazione  o  potenziamento   del
          sistema di mobilita' regionale su ferro. 
              6. (Omissis). 
              7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
          di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio
          di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un
          periodo di 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge  non  possono  essere  intraprese  o
          proseguite  azioni  esecutive,   anche   concorsuali,   nei
          confronti  delle  societa'   a   partecipazione   regionale
          esercenti  il  trasporto   ferroviario   regionale   ed   i
          pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti
          debitori e i terzi  pignorati,  i  quali  possono  disporre
          delle somme per le  finalita'  istituzionali  delle  stesse
          societa'.  I  relativi  debiti  insoluti   producono,   nel
          suddetto  periodo  di  dodici  mesi,   esclusivamente   gli
          interessi  legali  di  cui  all'articolo  1284  del  codice
          civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che  prevedono
          tassi di interesse inferiori. 
              8. (Omissis). 
              9. A copertura dei  debiti  del  sistema  di  trasporto
          regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
          pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
          la Regione Campania puo' utilizzare, per gli  anni  2012  e
          2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
          di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  16  giugno
          2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
          milioni   di   euro.   A    decorrere    dall'anno    2013,
          subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
          l'aumento delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  86,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il  predetto  aumento
          automatico e' destinato alla ulteriore copertura del  piano
          di rientro di cui al comma  5.  A  decorrere  dal  medesimo
          anno, per garantire la  completa  copertura  del  piano  di
          rientro, nel caso in cui si verifichino i  presupposti  per
          l'aumento delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  86,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  l'incremento  nelle
          misure fisse ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il  Ministero
          delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze e all'Agenzia delle entrate,  il  verificarsi
          delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento
          automatico. 
              10. - 10-bis. (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          11  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.   76   (Primi
          interventi urgenti per la promozione  dell'occupazione,  in
          particolare giovanile, della coesione sociale,  nonche'  in
          materia di Imposta sul valore aggiunto- IVA- e altre misure
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99: 
              "Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di  impegni
          internazionali e altre misure urgenti -  1.  -  12-septies.
          (Omissis). 
              13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,
          attribuita alla Regione Campania con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 14  maggio  2013,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2013,  non
          utilizzata per il pagamento dei debiti di cui  all'articolo
          2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e'
          destinata, nei limiti di cui al comma  14,  alla  copertura
          della parte del piano di rientro, di cui  all'articolo  16,
          comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
          134, non finanziata con le risorse di cui al primo  periodo
          del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge  n.
          83 del 2012 e di cui al comma  9-bis  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,
          destinate alla regione Campania. 
              14. - 23. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 1 del
          decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  finanza   e   funzionamento   degli   enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              "Art.  1.  (Rafforzamento  della  partecipazione  della
          Corte dei conti al  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          delle regioni) - 1. - 9. (Omissis). 
              9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   rimozione   degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge  7  agosto
          2012, n. 134. 
              9-ter. - 17. (Omissis).".