Art. 18 
 
 
Disposizioni  in  favore  dei  comuni   assegnatari   di   contributi
pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29  novembre  1984,  n.
                                 798 
 
  1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali
stanziati per le finalita' di cui  all'articolo  6,  della  legge  29
novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del  patto
di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma  26,
lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183  e,
la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato  articolo  31,
si applica nel senso che  l'ente  medesimo  e'  assoggettato  ad  una
riduzione del fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
  (( 1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali  antecedentemente
al 1° gennaio 2005  con  oneri  a  totale  carico  dello  Stato,  ivi
compresi quelli  in  cui  e'  l'ente  locale  a  pagare  le  rate  di
ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare  le  rate
medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale  beneficiario  puo'
iscrivere  il  ricavato  dei  predetti  mutui   nelle   entrate   per
trasferimenti in conto capitale, con  vincolo  di  destinazione  agli
investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto  operato  fino
al 31  dicembre  2013,  a  decorrere  dall'anno  2014,  nel  caso  di
iscrizione del ricavato dei mutui di cui  al  primo  periodo  tra  le
entrate  per  trasferimenti  in  conto  capitale   con   vincolo   di
destinazione agli investimenti, il rimborso delle  relative  rate  di
ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra  le  entrate
finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della legge
          29  novembre  1984,  n.  798  (Nuovi  interventi   per   la
          salvaguardia di Venezia): 
              "Art.  6.  -  La  somma  di   cui   alla   lettera   c)
          dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza  dei
          comuni di Venezia e Chioggia, e' cosi' utilizzata: 
              a)  lire  87  miliardi,  di  cui   lire   22   miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per  la  acquisizione
          ed il restauro e risanamento conservativo  di  immobili  da
          destinare alla residenza, nonche' ad  attivita'  sociali  e
          culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
          per il mantenimento delle caratteristiche  socio-economiche
          degli  insediamenti  urbani   lagunari,   compresi   quelli
          finalizzati   all'apprestamento   di    sedi    sostitutive
          necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
          risanamento; 
              b)  lire  20  miliardi,  di   cui   lire   5   miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la  realizzazione
          delle opere  di  urbanizzazione  primaria  nonche'  per  la
          sistemazione di ponti, canali e fondamenta  sui  canali  di
          competenza comunale; 
              c)  lire  28  miliardi,  di   cui   lire   5   miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
          parte dei comuni di Venezia e Chioggia  di  contributi  per
          l'esecuzione   di   opere   di   restauro   e   risanamento
          conservativo del patrimonio immobiliare privato; 
              d)  lire  10  miliardi  nell'esercizio  1984   per   la
          acquisizione  di  aree   da   destinare   ad   insediamenti
          produttivi e per la urbanizzazione  primaria  e  secondaria
          delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale. 
              Al comune di Chioggia e'  assegnato  il  15  per  cento
          delle somme di cui ai punti a),  b)  e  c)  del  precedente
          comma. 
              Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b)  e
          c) del primo comma, gli enti competenti  possono  impiegare
          importi non superiori al 2 per cento delle  somme  suddette
          per lo svolgimento  di  studi  e  ricerche  attinenti  alle
          finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
          medesimi. 
              La complessiva somma di lire 145  miliardi  finalizzata
          alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo sara' iscritta nello  stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di  lire
          42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32  miliardi  per
          l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per  l'esercizio  1986,
          per essere assegnata annualmente ai  comuni  di  Venezia  e
          Chioggia  in  relazione  alle  previsioni   dei   programmi
          comunali relativi agli  interventi  di  cui  al  precedente
          primo comma. 
              I comuni  di  Venezia  e  Chioggia,  nell'ambito  delle
          assegnazioni  annuali,   sentito   il   Comitato   di   cui
          all'articolo  4,  potranno   procedere   ad   una   diversa
          utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello
          stanziamento autorizzato nel triennio. 
              Con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto  con
          quello dei lavori  pubblici,  su  proposta  dei  comuni  di
          Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo
          4, si provvedera' ad  una  eventuale  diversa  ripartizione
          dello stanziamento complessivo  autorizzato,  in  vista  di
          particolari esigenze connesse  all'attuazione  dei  singoli
          programmi di intervento". 
              Il testo vigente del comma 26  dell'articolo  31  della
          citata n. 183 del 2011 e' riportato nelle note all'articolo
          15. 
              Si riporta il testo vigente del comma 76  dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              "Art. 1 - 1. - 75. (Omissis). 
              76. Per le stesse finalita' di cui al comma  75  e  con
          riferimento agli enti  pubblici  diversi  dallo  Stato,  il
          debito  derivante  dai  mutui  e'  iscritto  nel   bilancio
          dell'amministrazione  pubblica  che  assume  l'obbligo   di
          corrispondere  le  rate  di  ammortamento   agli   istituti
          finanziatori,  ancorche'  il  ricavato  del  prestito   sia
          destinato   ad   un'amministrazione    pubblica    diversa.
          L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso
          in cui le  rate  di  ammortamento  siano  corrisposte  agli
          istituti  finanziatori   da   un'amministrazione   pubblica
          diversa, iscrive il ricavato del mutuo  nelle  entrate  per
          trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione
          agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente
          alla  stipula  dell'operazione  di  finanziamento,  ne  da'
          notizia all'amministrazione pubblica  tenuta  al  pagamento
          delle   rate   di   ammortamento   che,   unitamente   alla
          contabilizzazione  del  ricavato  dell'operazione  tra   le
          accensioni  di  prestiti,   provvede   all'iscrizione   del
          corrispondente  importo  tra  i  trasferimenti   in   conto
          capitale al fine di  consentire  la  regolazione  contabile
          dell'operazione. 
              77.- 572. (Omissis).".