Art. 19 
 
 
            Disposizioni in materia di servizi di pulizia 
          e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica 
 
  1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui  all'articolo  1,  comma
748, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sia  nei  territori  nei
quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei  servizi
di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia  nei  territori  in  cui  la
suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al  31  marzo  2014,  in
deroga al limite di spesa  di  cui  all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite  di  spesa  di
cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e'  incrementato
di euro 20 milioni per  l'esercizio  finanziario  2014.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4  della  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
  (( 1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016»
sono inserite le seguenti: «, in relazione all'articolo 2, comma 329,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «sono definiti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono definite» e le parole:  «nonche'  gli  istituti
cui sono affidate tali attivita'» sono soppresse )). 
  2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» , (( ovunque ricorrono  )),
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 748 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "748. Al fine di consentire  di  risolvere  i  problemi
          occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia
          e ausiliari  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali e degli enti locali, fino al 28  febbraio  2014  le
          medesime istituzioni, situate nei territori nei  quali  non
          e' attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto  di  servizi
          di pulizia e di altri servizi  ausiliari,  acquistano  tali
          servizi dalle imprese che  li  assicurano  al  31  dicembre
          2013, alle  stesse  condizioni  economiche  e  tecniche  in
          essere a detta data. Nei territori in cui a  tale  data  la
          convenzione  e'  attiva,  le  istituzioni  scolastiche   ed
          educative   acquistano   servizi   ulteriori    avvalendosi
          dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al  fine  di
          effettuare  servizi  straordinari  di  pulizia  e   servizi
          ausiliari individuati da ciascuna istituzione  fino  al  28
          febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al  presente
          comma si provvede, in deroga al  limite  di  spesa  di  cui
          all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere
          sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma
          6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza
          tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e  il  citato
          limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo  di  confronto
          tra le amministrazioni interessate, gli enti  locali  e  le
          organizzazioni rappresentative dei lavoratori  interessati,
          che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni  normative
          o amministrative ai problemi  occupazionali  connessi  alla
          successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          58 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013: 
              "Art. 58. (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli  enti  di  ricerca)  -  1.  -
          4.(Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, i  servizi  esternalizzati  per  le  funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119.  A
          decorrere dal medesimo anno scolastico il numero  di  posti
          accantonati non e' inferiore a quello dell'anno  scolastico
          2012/2013. In relazione  a  quanto  previsto  dal  presente
          comma, le risorse destinate alle convenzioni per i  servizi
          esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni  per  l'anno
          2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          18  dicembre  1997,  n.  440  (Istituzione  del  Fondo  per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi): 
              "Art. 4. (Dotazione del fondo) - 1.  La  dotazione  del
          fondo di cui all'articolo 1  e'  determinata  in  lire  100
          miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi  per  l'anno
          1998 e in lire 345 miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          1999. All'onere relativo agli anni 1997,  1998  e  1999  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
          utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli  anni
          1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo  al  Ministero
          della pubblica istruzione  e  per  lire  300  miliardi  per
          l'anno  1998  e  lire  245  miliardi   per   l'anno   1999,
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri". 
              Si riporta il  testo  dei  commi  8-bis  e  8-quinquies
          dell'articolo 18 del citato decreto-legge 21  giugno  2013,
          n. 69, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18 - 1. - 8. (Omissis). 
              8-bis. Al fine di predisporre  il  piano  di  messa  in
          sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma  8,  e'
          autorizzata la spesa di 3,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo  2,
          comma 329,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  per
          l'individuazione di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
          potenziamento della rete di monitoraggio e  di  prevenzione
          del  rischio  sismico.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su   proposta   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, sentito  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          definite le modalita' di individuazione delle attivita'  di
          cui al periodo precedente. Al relativo onere,  pari  a  3,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          proiezioni, per gli anni 2014 e  2015,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio 
              8-ter - 8-quater. (Omissis). 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro  il  30  aprile  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 30 aprile 2014 e'  prorogato  al  30  giugno
          2014.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati.".