Art. 2 
 
 
                       Ulteriori modificazioni 
                 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147  sono  ((
apportate )) le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 33 e' abrogato; 
  (( a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti: 
  «568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate  nell'elenco
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e  successive  modificazioni,  e  le  societa'  da  esse  controllate
direttamente o indirettamente possono procedere: 
  a) allo scioglimento  della  societa'  controllata  direttamente  o
indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero  e'  deliberato
non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  di
pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa'
sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi  e
l'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,   ad   eccezione
dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro,  ipotecarie
e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in
forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563  a  568  del
presente  articolo.  Ove  lo  scioglimento  riguardi   una   societa'
controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate  in  capo  alla
societa' controllante non concorrono alla formazione  del  reddito  e
del valore della produzione netta e le minusvalenze  sono  deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; 
  b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a
evidenza pubblica deliberata non oltre  dodici  mesi  ovvero  sia  in
corso alla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione e alla contestuale  assegnazione  del  servizio
per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di  societa'
mista, al socio privato detentore di una quota di almeno  il  30  per
cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve
essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini  delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e  del  valore
della  produzione   netta   e   le   minusvalenze   sono   deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
  568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al comma 563
che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo
di occupazione ha titolo di precedenza, a parita' di  requisiti,  per
l'impiego  nell'ambito  di  missioni   afferenti   a   contratti   di
somministrazione di  lavoro  stipulati,  per  esigenze  temporanee  o
straordinarie, proprie o  di  loro  enti  strumentali,  dalle  stesse
pubbliche amministrazioni» )); 
  b) al comma 569 le parole: «quattro  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi». 
  c) al comma  620  le  parole  «Entro  il  28  febbraio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti (( «Entro il 31 maggio 2014» )); 
  (( c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole:  «entro  il  30
giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  31  ottobre
2014»; 
  c-ter) al comma 622, le parole: «Entro  il  30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014» )); 
  d) al comma  623  le  parole  «Entro  il  28  febbraio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio 2014» e le  parole  «15
marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014»; 
  (( d-bis) al comma 645 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«L'utilizzo delle superfici  catastali  per  il  calcolo  della  TARI
decorre dal 1° gennaio successivo  alla  data  di  emanazione  di  un
apposito provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
previo accordo da sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, che attesta l'avvenuta  completa  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 647» )); 
  (( e) al comma 649, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:
«Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli  urbani,  nella
determinazione  della  TARI,  il  comune   disciplina   con   proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali
alle quantita' di  rifiuti  speciali  assimilati  che  il  produttore
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite  soggetti
autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le  aree
di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i  magazzini  di
materie prime e di merci funzionalmente ed  esclusivamente  collegati
all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si  estende  il
divieto di assimilazione. Al conferimento  al  servizio  pubblico  di
raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali  non  assimilati,  in
assenza di convenzione  con  il  comune  o  con  l'ente  gestore  del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma  2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» )); 
  (( e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   relativi   alla
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014
e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento  e  puo'  altresi'
non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del
medesimo allegato 1»; 
  e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente: 
  «660.  Il  comune  puo'  deliberare,   con   regolamento   di   cui
all'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto  a  quelle  previste  dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura  puo'  essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa  e  deve  essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita'
generale del comune»; 
  e-quater) il comma 661 e' abrogato )); 
  f) il comma 669 e' sostituito dal  seguente  «669.  Il  presupposto
impositivo della TASI e' il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione  principale,  e  di
aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»; 
  g) il comma 670 e' abrogato. 
  h) al comma 679 la lettera f) e' (( abrogata )). 
  (( 1-bis. Il comma 12-bis  dell'articolo  1  del  decreto-legge  30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 2014, n. 5, e' abrogato )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 569, 620, 621, 622,  623,
          645, 649, 652, 660, 679, dell'articolo 1 della citata legge
          27 dicembre 2013, n.  147,  come  modificati  o  sostituiti
          dalla presente legge: 
              "569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
          dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'
          prorogato di dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
          alienata mediante procedura di evidenza pubblica  cessa  ad
          ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla  cessazione
          la societa' liquida in denaro il  valore  della  quota  del
          socio cessato in base  ai  criteri  stabiliti  all'articolo
          2437-ter, secondo comma, del codice civile. 
              620. Entro il 31 maggio 2014, i debitori che  intendono
          aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in
          un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi  dello  stesso
          comma 
              621. A seguito del  pagamento  di  cui  al  comma  620,
          l'agente della riscossione e'  automaticamente  discaricato
          dell'importo residuo.  Al  fine  di  consentire  agli  enti
          creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali
          i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo  stesso
          agente  della   riscossione   trasmette,   anche   in   via
          telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre
          2014,  l'elenco  dei  debitori  che  hanno  effettuato   il
          versamento nel termine previsto e dei codici tributo per  i
          quali e' intervenuto il pagamento. 
              622.  Entro  il  31  ottobre  2014,  gli  agenti  della
          riscossione  informano,   mediante   posta   ordinaria,   i
          debitori, che hanno effettuato il  versamento  nel  termine
          previsto, dell'avvenuta estinzione del debito 
              623. Per consentire il versamento  delle  somme  dovute
          entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni
          relative, la riscossione dei carichi di cui  al  comma  618
          resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente
          periodo sono sospesi i termini di prescrizione. 
              645. Fino all'attuazione delle disposizioni di  cui  al
          comma  647,  la  superficie  delle  unita'  immobiliari   a
          destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili  nel  catasto
          edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'  costituita  da
          quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
          produrre rifiuti  urbani  e  assimilati.  L'utilizzo  delle
          superfici catastali per il calcolo della TARI  decorre  dal
          1°  gennaio  successivo  alla  data  di  emanazione  di  un
          apposito provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, previo ac-cordo da sancire in sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali,  che  attesta  l'avvenuta
          completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. 
              649.    Nella    determinazione    della     superficie
          assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte
          di essa ove si formano, in via continuativa  e  prevalente,
          rifiuti  speciali,  al  cui  smaltimento  sono   tenuti   a
          provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,   a
          condizione che  ne  dimostrino  l'avvenuto  trattamento  in
          conformita' alla normativa vigente.  Per  i  produttori  di
          rifiuti   speciali   assimilati    agli    urbani,    nella
          deter-minazione  della  TARI,  il  comune  disciplina   con
          proprio regolamento riduzioni  della  quota  variabile  del
          tributo proporzionali alle quantita'  di  rifiuti  speciali
          assimilati che il produttore dimostra di  aver  avviato  al
          riciclo, direttamente o tramite soggetti  autorizzati.  Con
          il mede-simo regolamento il comune  individua  le  aree  di
          produzione  di  rifiuti  speciali  non  assimilabili  e   i
          magazzini di materie prime e  di  merci  funzionalmente  ed
          esclusivamente collegati all'esercizio di dette  atti-vita'
          produttive,   ai   quali   si   estende   il   divieto   di
          assimilazione. Al con-ferimento  al  servizio  pubblico  di
          raccolta  dei  rifiuti  urbani  di  rifiuti  speciali   non
          assimilati, in assenza di convenzione con il comune  o  con
          l'ente gestore del servizio, si applicano  le  sanzioni  di
          cui all'articolo 256, comma 2, del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
              652. Il comune, in alternativa ai  criteri  di  cui  al
          comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina  paga»,
          sancito dall'articolo 14  della  direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          relativa ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la  tariffa  alle
          quantita' e qualita' medie ordinarie  di  rifiuti  prodotti
          per unita' di superficie, in  relazione  agli  usi  e  alla
          tipologia delle  attivita'  svolte  nonche'  al  costo  del
          servizio sui rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o
          sottocategoria  omogenea  sono   determinate   dal   comune
          moltiplicando  il  costo  del  servizio   per   unita'   di
          superficie  imponibile  accertata,  previsto   per   l'anno
          successivo, per uno o piu'  coefficienti  di  produttivita'
          quantitativa e qualitativa di  rifiuti.  Nelle  more  della
          revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
          semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi
          alla graduazione delle tariffe il  comune  puo'  prevedere,
          per gli anni 2014 e 2015, l'adozione  dei  coefficienti  di
          cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a  e  4b  dell'allegato  1  al
          ci-tato regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
          ai massimi ivi indicati del 50 per cento  e  puo'  altresi'
          non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e  1b
          del medesimo allegato 1. 
              660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di  cui
          all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.  446  del
          1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni  rispetto  a  quelle
          previste dalle lettere  da  a)  a  e)  del  comma  659.  La
          relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite
          autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso
          il ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalita'  generale
          del comune. 
              669.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  e'   il
          possesso  o  la  detenzione,   a   qualsiasi   titolo,   di
          fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree
          edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
          propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
              679. Il comune con regolamento di cui  all'articolo  52
          del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  puo'
          prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
              a) abitazioni con unico occupante; 
              b) abitazioni tenute a disposizione per uso  stagionale
          od altro uso limitato e discontinuo; 
              c) locali, diversi dalle abitazioni, ed  aree  scoperte
          adibiti ad uso stagionale o ad  uso  non  continuativo,  ma
          ricorrente; 
              d) abitazioni occupate  da  soggetti  che  risiedano  o
          abbiano  la  dimora,  per  piu'  di  sei   mesi   all'anno,
          all'estero; 
              e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
              f) (abrogata). 
              (Omissis).". 
              Il comma 12-bis dell'articolo 1  del  decreto-legge  30
          novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  gennaio  2014,  n.   5   (Disposizioni   urgenti
          concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e  la
          Banca d'Italia.), e' stato abrogato  dalla  presente  legge
          eliminando cosi' la disposizione per cui non sono applicati
          sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente  versamento
          della seconda rata dell'imposta municipale propria  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia
          versata entro il termine del 24 gennaio 2014.