((Art. 2 bis 
 
 
                       Bilancio di previsione 
 
  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2014,   di   cui
all'articolo 151 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, e' ulteriormente  differito  al  31  luglio
2014.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  151  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 151. (Principi in materia di contabilita') 
              1. Gli enti locali deliberano entro il 31  dicembre  il
          bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando  i
          principi   di   unita',   annualita',   universalita'    ed
          integrita',    veridicita',    pareggio    finanziario    e
          pubblicita'. Il termine puo' essere differito  con  decreto
          del Ministro dell'interno, d'intesa  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in
          presenza di motivate esigenze. 
              2.  Il  bilancio  e'   corredato   di   una   relazione
          previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
          durata pari a quello della regione di appartenenza e  degli
          allegati previsti dall'articolo 172 o  da  altre  norme  di
          legge. 
              3. I  documenti  di  bilancio  devono  comunque  essere
          redatti in modo da consentirne la  lettura  per  programmi,
          servizi ed interventi. 
              4. I provvedimenti dei  responsabili  dei  servizi  che
          comportano impegni di spesa sono trasmessi al  responsabile
          del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
          del visto di regolarita' contabile attestante la  copertura
          finanziaria. 
              5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
          contabilita'  economica   e   dimostrati   nel   rendiconto
          comprendente  il  conto  del  bilancio  e  il   conto   del
          patrimonio. 
              6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa
          della  giunta  che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
          rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
              7. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo.".