(( Art. 20 bis 
 
 
         Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «programmazione  2007-2013,»  sono  inserite  le
seguenti: «una quota di 50 milioni  di  euro  a  valere  sulla  quota
nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali  istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le  parole:  «dall'anno  2009»  sono
aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 120 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. - 1. - 119 (Omissis). 
              120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e
          la coesione che si renderanno disponibili a  seguito  della
          verifica   sull'effettivo   stato   di   attuazione   degli
          interventi  previsti   nell'ambito   della   programmazione
          2007-2013, una quota di 50 milioni di euro a  valere  sulla
          quota nazionale e' destinata  al  Fondo  per  le  emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  un
          importo pari a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  e'
          destinato ad interventi in  conto  capitale  nei  territori
          colpiti da eventi calamitosi verificatisi  dall'anno  2009,
          individuati con provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri.".