(( Art. 20 bis Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013,» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri» )).
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 120 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. - 119 (Omissis). 120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e' destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.".