Art. 3 
 
 
     Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie 
 
  1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Fino alla  scadenza  del  termine  per  impugnare  e,  nel  caso  di
presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.». 
  (( 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma
573 e' sostituito dai seguenti: 
  «573. Per l'esercizio 2014, gli enti  locali  che  hanno  avuto  il
diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del  piano  di
riequilibrio finanziario,  come  previsto  dall'articolo  243-quater,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre,
entro il termine  perentorio  di  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  la  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del
citato testo unico, e successive  modificazioni,  qualora  sia  stato
certificato, nell'ultimo rendiconto  approvato,  che  l'ente  non  si
trova  nella  condizione  di  deficitarieta'  strutturale,   di   cui
all'articolo   242   del   medesimo   testo   unico,   e   successive
modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del  Ministro
dell'interno previsto dallo stesso  articolo  242.  In  pendenza  del
predetto  termine  di  centoventi  giorni  non   trova   applicazione
l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. 
  573-bis.  Per  l'esercizio  2014,  agli  enti  locali  che  abbiano
presentato, nell'anno  2013,  i  piani  di  riequilibrio  finanziario
previsti dall'articolo 243-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i
quali sia intervenuta una deliberazione di  diniego  da  parte  della
competente sezione regionale  della  Corte  dei  conti  ovvero  dalle
sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre  un  nuovo  piano  di
riequilibrio,  previa  deliberazione  consiliare,  entro  il  termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.  Tale  facolta'  e'  subordinata  all'avvenuto
conseguimento  di  un  miglioramento,   inteso   sia   come   aumento
dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo  di
amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto  approvato.  Nelle
more del termine previsto per la presentazione  del  nuovo  piano  di
riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si
applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico. 
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la  presentazione  del
nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573  e  573-bis,  e  sino
alla conclusione della relativa procedura,  le  procedure  esecutive,
intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese» )). 
  (( 2-bis. Al primo periodo del comma  10-bis  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  dopo  le  parole:  «anche  se
riconosciuti  in  bilancio  in  data  successiva»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, approvato con  delibera  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti» )). 
  3.   All'articolo   243-bis   del   testo   unico    delle    leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
predetta procedura non puo' essere iniziata qualora  sia  decorso  il
termine assegnato dal prefetto, con  lettera  notificata  ai  singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 »; 
  b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d),
del presente articolo e all'articolo  243-ter,  i  comuni  che  fanno
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dal presente  articolo  possono  contrarre  mutui,  oltre  i
limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla  copertura
di spese  di  investimento  relative  a  progetti  e  interventi  che
garantiscano l'ottenimento di  risparmi  di  gestione  funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi  fissati  nel  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle  quote  di
0capitale dei mutui e  dei  prestiti  obbligazionari  precedentemente
contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.». 
  3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «60  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 
  3-ter.  All'articolo  243-quater  del  testo  unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del  piano,  dovesse
emergere, in sede di monitoraggio, un grado di  raggiungimento  degli
obiettivi  intermedi  superiore  rispetto  a  quello   previsto,   e'
riconosciuta  all'ente   locale   la   facolta'   di   proporre   una
rimodulazione dello stesso,  anche  in  termini  di  riduzione  della
durata del  piano  medesimo.  Tale  proposta,  corredata  del  parere
positivo dell'organo di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di  cui  al  comma
7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano  di  riequilibrio
approvato, in funzione della minore durata dello stesso.  Restano  in
ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di  revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6.». 
  3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   dopo   l'articolo
243-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 243-sexies (Pagamento di  debiti).  -  1.  In  considerazione
dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in  attuazione
dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo
di rotazione di cui all'articolo 243-ter  del  presente  testo  unico
sono destinate esclusivamente al pagamento dei  debiti  presenti  nel
piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui  all'articolo
243-bis. 
  2. Non sono ammessi atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle
risorse di cui al comma 1.» )). 
  4. All'articolo 259 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel
caso in cui  il  riequilibrio  del  bilancio  sia  significativamente
condizionato dall'esito delle misure di riduzione (( di almeno il  20
per cento )) dei costi dei servizi, nonche'  dalla  razionalizzazione
di tutti gli organismi e societa' partecipati,  laddove  presenti,  i
cui costi incidono sul bilancio dell'ente,  l'ente  puo'  raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in  cui
si  completa  la  riorganizzazione  dei   servizi   comunali   e   la
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  partecipati,  e  comunque
entro tre anni,  compreso  quello  in  cui  e'  stato  deliberato  il
dissesto. Fino al raggiungimento  dell'equilibrio  ((  e  per  i  tre
esercizi successivi )), l'organo di  revisione  economico-finanziaria
dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni  dalla
scadenza di ciascun esercizio,  una  relazione  sull'efficacia  delle
misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.». 
  ((  4-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  piani  di  riequilibrio
pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e  3,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione  del
disavanzo e per  il  riequilibrio  strutturale  di  bilancio  di  cui
all'articolo  16,  comma  2,  del  presente  decreto,   le   societa'
controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  563,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al  principio  della  coerenza
con il rispettivo ordinamento professionale )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  del   comma   5   dell'articolo
          243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
          (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 243-quater . (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione) 1 - 4... (Omissis). 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
          30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza  del
          termine per impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del
          ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,   le   procedure
          esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono  sospese.
          Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico  grado,
          nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva,  sui
          ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo del comma 10-bis, dell'articolo  1,
          del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35  (Disposizioni
          urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della  pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1 -
          10.... (Omissis). 
              10-bis. Ai fini dell'assegnazione  delle  anticipazioni
          di liquidita' a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
          13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
          124, e sulla dotazione per il 2014  della  Sezione  di  cui
          all'articolo  2,  nonche'  ai  fini  dell'erogazione  delle
          risorse  gia'   assegnate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
          ancora erogate, sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei
          debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per  il
          riconoscimento alla data del 31  dicembre  2012,  anche  se
          riconosciuti in bilancio in data successiva ,  ivi  inclusi
          quelli contenuti  nel  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni,  approvato  con  delibera  della
          sezione regionale di controllo della Corte  dei  conti.  Le
          disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi',
          per le regioni, ai debiti  di  cui  al  comma  11-quinquies
          dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e successive modificazioni, sempre  che  i  predetti
          debiti siano stati riconosciuti in bilancio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni  di
          cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
          ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  243-bis  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 243-bis. (Procedura di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale) 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto,  con
          lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   per   la
          deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
              c) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.". 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  243-bis
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 243-bis. (Procedura di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale) 1-4 (Omissis). 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 243-quater del citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 243-quater . (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione) 
              1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di  cui
          all'articolo 243-bis, comma 5,  il  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  e'  trasmesso   alla   competente
          sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
          nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
          entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   data   di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
              2.  In  fase  istruttoria,  la   commissione   di   cui
          all'articolo  155  puo'  formulare  rilievi   o   richieste
          istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta  entro
          trenta giorni. Ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni
          assegnate, la Commissione di cui  al  comma  1  si  avvale,
          senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza  o
          rimborsi  di  spese,  di  cinque   segretari   comunali   e
          provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita'  di
          personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
          degli enti locali, in posizione di  comando  o  distacco  e
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
          6, lettera a), apposita pronuncia. 
              4.  La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego   di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
          30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza  del
          termine per impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del
          ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,   le   procedure
          esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono  sospese.
          Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico  grado,
          nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva,  sui
          ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di  cui  all'articolo  243-bis,   comma   5,   il   diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto. 
              7-bis. Qualora,  durante  la  fase  di  attuazione  del
          piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un  grado
          di  raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi   superiore
          rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
          la facolta' di proporre  una  rimodulazione  dello  stesso,
          anche in  termini  di  riduzione  della  durata  del  piano
          medesimo. Tale  proposta,  corredata  del  parere  positivo
          dell'organo di revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
          deve essere presentata direttamente alla competente sezione
          regionale di controllo della Corte dei conti. Si  applicano
          i commi 3, 4 e 5. 
              7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui
          al comma 7-bis, l'ente  locale  provvede  a  rimodulare  il
          piano di riequilibrio approvato, in funzione  della  minore
          durata  dello  stesso.  Restano  in  ogni  caso  fermi  gli
          obblighi  posti   a   carico   dell'organo   di   revisione
          economico-finanziaria previsti dal comma 6.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 259 del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.   259.   (Ipotesi   di    bilancio    stabilmente
          riequilibrato) 
              1. Il consiglio dell'ente locale presenta  al  Ministro
          dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
          data di emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  252,
          un'ipotesi   di   bilancio   di   previsione    stabilmente
          riequilibrato. 
              1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia
          adottata nel  corso  del  secondo  semestre  dell'esercizio
          finanziario per il quale risulta non  essere  stato  ancora
          validamente deliberato il  bilancio  di  previsione  o  sia
          adottata nell'esercizio successivo, il consiglio  dell'ente
          presenta  per  l'approvazione  del  Ministro  dell'interno,
          entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di  bilancio
          che garantisca l'effettivo riequilibrio  entro  il  secondo
          esercizio. 
              1-ter. Nei comuni con popolazione  superiore  a  20.000
          abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio  sia
          significativamente condizionato dall'esito delle misure  di
          riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei  servizi,
          nonche' dalla razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e
          societa'  partecipati,  laddove  presenti,  i   cui   costi
          incidono sul bilancio dell'ente,  l'ente  puo'  raggiungere
          l'equilibrio,  in  deroga   alle   norme   vigenti,   entro
          l'esercizio in cui  si  completa  la  riorganizzazione  dei
          servizi  comunali  e  la  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi partecipati, e comunque entro tre anni,  compreso
          quello in cui e' stato  deliberato  il  dissesto.  Fino  al
          raggiungimento  dell'equilibrio  e  per  i   tre   esercizi
          successivi,  l'organo  di  revisione  economico-finanziaria
          dell'ente trasmette al  Ministero  dell'interno,  entro  30
          giorni dalla scadenza di ciascun esercizio,  una  relazione
          sull'efficacia delle  misure  adottate  e  sugli  obiettivi
          raggiunti nell'esercizio. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 563 dell'articolo
          1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di stabilita' 2014): 
              "Art.1.  (Omissis).  -  563.  Le  societa'  controllate
          direttamente    o    indirettamente     dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, o dai loro enti strumentali,  ad  esclusione
          di  quelle  emittenti  strumenti  finanziari  quotati   nei
          mercati  regolamentati  e  delle  societa'   dalle   stesse
          controllate, anche  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste
          dall'articolo 31 del medesimo decreto  legislativo  n.  165
          del 2001, possono, sulla base di un accordo  tra  di  esse,
          realizzare, senza necessita' del consenso  del  lavoratore,
          processi di mobilita' di personale anche in  servizio  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   in
          relazione al proprio fabbisogno  e  per  le  finalita'  dei
          commi 564 e 565,  previa  informativa  alle  rappresentanze
          sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla  stessa
          applicato,  in  coerenza  con  il  rispettivo   ordinamento
          professionale e  senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
          pubblica. Si applicano i commi primo e terzo  dell'articolo
          2112 del codice civile.  La  mobilita'  non  puo'  comunque
          avvenire tra le societa' di cui  al  presente  comma  e  le
          pubbliche amministrazioni. 
              (Omissis).".