(( Art. 3 bis 
 
 
                     Fondo svalutazione crediti 
 
  1.  Per  l'anno  2014  il  fondo  svalutazione   crediti   di   cui
all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
successive modificazioni, non puo' essere inferiore al 20  per  cento
dei residui attivi, di cui ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,
aventi anzianita' superiore a cinque anni )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 17, dell'articolo
          6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  recante
          "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario" : 
              "Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del
          monitoraggio dei conti pubblici) - 
              1 - 16 (Omissis). 
              17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,  nelle
          more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi
          contabili e degli schemi di  bilancio  di  cui  al  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  gli  enti  locali
          iscrivono nel bilancio di previsione un fondo  svalutazione
          crediti non inferiore al 25 per cento dei  residui  attivi,
          di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,  aventi
          anzianita' superiore  a  5  anni.  Previo  parere  motivato
          dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
          di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili  dei
          servizi competenti abbiano  analiticamente  certificato  la
          perdurante  sussistenza  delle  ragioni   del   credito   e
          l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 17, dell'articolo
          1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  recante
          "Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali": 
              "Art. 1. (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1 -
          16 (Omissis). 
              17. Per gli enti locali beneficiari  dell'anticipazione
          di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
          al comma 17, dell'articolo 6, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata    concessa
          l'anticipazione stessa, e comunque nelle more  dell'entrata
          in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per  cento  dei  residui
          attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
          anzianita' superiore  a  5  anni.  Previo  parere  motivato
          dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
          di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili  dei
          servizi competenti abbiano  analiticamente  certificato  la
          perdurante  sussistenza  delle  ragioni   del   credito   e
          l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              (Omissis).".