Art. 4 
 
 
Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti
  alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi 
 
  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli
finanziari posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono
obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle   risorse
finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale
dirigenziale e  non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si
e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti  casi,  le
regioni (( adottano )) misure di  contenimento  della  spesa  per  il
personale, ulteriori rispetto a quelle gia'  previste  dalla  vigente
normativa,  mediante  l'attuazione  di  piani   di   riorganizzazione
finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del  personale
dirigenziale (( in misura )) non inferiore al 20 per  cento  e  della
spesa complessiva del personale non dirigenziale (( in misura ))  non
inferiore al 10 per cento. Gli enti  locali  adottano  le  misure  di
razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la  riduzione
delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal  decreto  di
cui all'articolo 263, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. Al fine di conseguire  l'effettivo  contenimento  della
spesa,  alle  unita'  di  personale   eventualmente   risultanti   in
soprannumero   all'esito   dei   predetti   piani   obbligatori    di
riorganizzazione si applicano le disposizioni previste  dall'articolo
2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  nei  limiti
temporali della vigenza  della  predetta  norma.  Le  cessazioni  dal
servizio conseguenti alle misure di cui  al  precedente  periodo  non
possono  essere  calcolate  come   risparmio   utile   per   definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti  locali  trasmettono
entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato e al Ministero dell'interno -  Dipartimento  per
gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio,
una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria  che,
con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto
dell'adozione dei  piani  obbligatori  di  riorganizzazione  e  delle
specifiche misure previste dai medesimi  per  il  contenimento  della
spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. 
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato  il  patto  di
stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare  di  cui
al primo  periodo  del  comma  1,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma  1  nonche'
di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi  4  e  5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  (( 3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi  1  e
2, non si applicano le disposizioni di  cui  al  quinto  periodo  del
comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, agli atti di costituzione  e  di  utilizzo  dei  fondi,
comunque  costituiti,  per  la  contrattazione  decentrata   adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150,   e   successive
modificazioni,  che  non   abbiano   comportato   il   riconoscimento
giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle  regioni  e
dagli enti  locali  che  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'
interno, la vigente disciplina in materia di spese  e  assunzione  di
personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo  9,  commi  1,
2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni. 
  3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere  di  contenziosi  a  carico
delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli  enti  locali  che,
nel periodo 2010-2013, hanno attivato,  anche  attraverso  l'utilizzo
dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli  previsti
dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo  della
spesa di personale limitatamente alla  parte  di  spesa  coperta  dai
finanziamenti regionali, iniziative di  politica  attiva  del  lavoro
finalizzate  alla  creazione  di  soluzioni  occupazionali  a   tempo
determinato dei lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.   280,   possono,
limitatamente al medesimo  periodo,  provvedere  al  pagamento  delle
competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita'
interno e nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  garantendo
comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che  cio'
determini l'applicazione delle sanzioni previste  dalla  legislazione
vigente. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai  soli
aspetti retributivi  e  non  possono  in  alcun  modo  comportare  il
consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei
vincoli di finanza pubblica. 
  3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo  1,  comma  209,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  263,  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 263. (Determinazione delle  medie  nazionali  per
          classi demografiche delle risorse di parte corrente e della
          consistenza delle dotazioni organiche) 
              1.  Con  decreto  a  cadenza  triennale   il   Ministro
          dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe
          demografica per i comuni ed uniche per le  province,  delle
          risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4. 
              2.  Con  decreto  a  cadenza  triennale   il   Ministro
          dell'interno  individua  con  proprio  decreto   la   media
          nazionale per classe demografica  della  consistenza  delle
          dotazioni organiche per comuni e  province  ed  i  rapporti
          medi dipendenti-popolazione per classe demografica,  validi
          per gli enti in condizione  di  dissesto  ai  fini  di  cui
          all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un
          numero di dipendenti non inferiore a quello spettante  agli
          enti  di  maggiore  dimensione  della  fascia   demografica
          precedente.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  11  e   12
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 2. (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1 - 10-quater (Omissis). 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   4   e   5
          dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria): 
              "Art. 16.  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) - 1 - 3 (Omissis). 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,  le
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  adottare  entro
          il   31   marzo   di   ogni   anno   piani   triennali   di
          razionalizzazione  e  riqualificazione  della   spesa,   di
          riordino    e    ristrutturazione    amministrativa,     di
          semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei  costi
          della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti
          di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il  ricorso
          alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti  piani
          indicano la spesa  sostenuta  a  legislazione  vigente  per
          ciascuna delle voci di  spesa  interessate  e  i  correlati
          obiettivi in termini fisici e finanziari. 
              5. In relazione ai processi  di  cui  al  comma  4,  le
          eventuali  economie  aggiuntive  effettivamente  realizzate
          rispetto a quelle gia' previste  dalla  normativa  vigente,
          dall'articolo 12  e  dal  presente  articolo  ai  fini  del
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
          utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50  per
          cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50  per
          cento  destinato  alla  erogazione   dei   premi   previsti
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti
          e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
          disposizione di cui al precedente periodo  non  si  applica
          agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
          o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
          Le risorse di cui al primo periodo sono  utilizzabili  solo
          se a consuntivo e' accertato,  con  riferimento  a  ciascun
          esercizio,   dalle    amministrazioni    interessate,    il
          raggiungimento degli obiettivi fissati per  ciascuna  delle
          singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma  4
          e i conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai
          sensi della normativa vigente,  dai  competenti  organi  di
          controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
          Ministeri  la  verifica  viene  effettuata  dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   per   il   tramite,
          rispettivamente, dell'UBRRAC e  degli  uffici  centrali  di
          bilancio e dalla Presidenza del  Consiglio  -  Dipartimento
          della funzione pubblica. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  del  comma  3-quinquies,
          dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art.   40.   (Contratti   collettivi    nazionali    e
          integrativi) 
              1 - 3-quater (Omissis). 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi  strumenti
          del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
          aggiuntive per la contrattazione integrativa  e'  correlato
          all'effettivo  rispetto  dei   principi   in   materia   di
          misurazione, valutazione e trasparenza della performance  e
          in materia di merito e premi  applicabili  alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          accertato superamento di vincoli finanziari da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva.
          Le disposizioni del presente comma trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  65  del
          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  (Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art.  65.  (Adeguamento  ed  efficacia  dei  contratti
          collettivi vigenti) 
              1. Entro il 31  dicembre  2010,  le  parti  adeguano  i
          contratti  collettivi  integrativi  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  alle  disposizioni
          riguardanti  la   definizione   degli   ambiti   riservati,
          rispettivamente,  alla  contrattazione  collettiva  e  alla
          legge, nonche' a quanto  previsto  dalle  disposizioni  del
          Titolo III del presente decreto. 
              2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1,
          i contratti collettivi integrativi  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  cessano  la  loro
          efficacia dal 1° gennaio  2011  e  non  sono  ulteriormente
          applicabili. 
              3. In  via  transitoria,  con  riferimento  al  periodo
          contrattuale immediatamente successivo a quello  in  corso,
          definiti i comparti e le aree di  contrattazione  ai  sensi
          degli articoli 40, comma 2, e  41,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come   sostituiti,
          rispettivamente,  dagli  articoli  54  e  56  del  presente
          decreto   legislativo,   l'ARAN   avvia    le    trattative
          contrattuali  con  le   organizzazioni   sindacali   e   le
          confederazioni rappresentative. In deroga all'articolo  42,
          comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del  2001,
          sono  prorogati  gli  organismi   di   rappresentanza   del
          personale anche se le relative elezioni  siano  state  gia'
          indette. Le  elezioni  relative  al  rinnovo  dei  predetti
          organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento
          ai nuovi comparti di contrattazione, entro il  30  novembre
          2010. 
              4.  Relativamente  al  comparto  regioni  e   autonomie
          locali, i termini di cui  ai  commi  1  e  2  sono  fissati
          rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre  2012,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4. 
              5.  Le  disposizioni   relative   alla   contrattazione
          collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo
          si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2-bis, 21 e 28
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica): 
              "Art.  9.  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) 
              1. Per gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento
          economico complessivo  dei  singoli  dipendenti,  anche  di
          qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il   trattamento
          accessorio,  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso,  il
          trattamento ordinariamente spettante per  l'anno  2010,  al
          netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della
          dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti
          da eventuali arretrati, conseguimento di  funzioni  diverse
          in corso d'anno, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  dal
          comma 21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di
          carriera   comunque   denominate,   maternita',   malattia,
          missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo  periodo,
          e dall' articolo 8, comma 14." 
              "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino  al  31
          dicembre  2014  l'ammontare   complessivo   delle   risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
          superare il corrispondente importo dell'anno  2010  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio. A  decorrere  dal
          1°  gennaio  2015,  le  risorse  destinate  annualmente  al
          trattamento  economico  accessorio  sono  decurtate  di  un
          importo  pari  alle  riduzioni  operate  per  effetto   del
          precedente periodo." 
              "21. I meccanismi di  adeguamento  retributivo  per  il
          personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come
          previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, non si applicano  per  gli  anni  2011,  2012  e  2013
          ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
          successivi recuperi. Per le categorie di personale  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165  e  successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un
          meccanismo di progressione automatica degli  stipendi,  gli
          anni 2011, 2012  e  2013  non  sono  utili  ai  fini  della
          maturazione  delle  classi  e  degli  scatti  di  stipendio
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Per  il  personale  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n.  165  e  successive  modificazioni  le  progressioni  di
          carriera comunque denominate eventualmente  disposte  negli
          anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,
          ai  fini  esclusivamente  giuridici.   Per   il   personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici." 
              "28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del  decreto  legislativo   28   febbraio   2000,   n.   81
          (Integrazioni  e  modifiche  della  disciplina  dei  lavori
          socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
          L. 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 2. (Definizione dei soggetti utilizzati). 
              1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,   ai
          soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente  utili
          e  che  abbiano  effettivamente  maturato  dodici  mesi  di
          permanenza in tali attivita' nel  periodo  dal  1°  gennaio
          1998 al 31 dicembre 1999. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280  (Attuazione
          della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24  giugno
          1997, n. 196, in materia di interventi a favore di  giovani
          inoccupati nel Mezzogiorno): 
              "Art. 3. (Campo e condizioni di applicazione). 
              1. I lavori di  pubblica  utilita'  sono  attivati  nei
          settori dei servizi  alla  persona,  della  salvaguardia  e
          della cura dell'ambiente e del territorio,  dello  sviluppo
          rurale  e   dell'acquacoltura,   del   recupero   e   della
          riqualificazione degli spazi urbani e dei  beni  culturali.
          Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con  decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
          la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il  31
          agosto 1997. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 4
          del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101  (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125: 
              "Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego) - 1 - 7 (Omissis). 
              8.  Al  fine   di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  e  di
          cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 280, le  regioni  predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2016, gli enti territoriali  che  hanno  vuoti  in
          organico relativamente alle qualifiche di cui  all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni,  nel  rispetto   del   loro   fabbisogno   e
          nell'ambito dei vincoli  finanziari  di  cui  al  comma  6,
          procedono, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 209 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              209.  Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa  per   il
          finanziamento delle convenzioni con lavoratori  socialmente
          utili e nell'ottica  di  un  definitivo  superamento  delle
          situazioni  di  precarieta'  nell'utilizzazione   di   tale
          tipologia di lavoratori, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'interno, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   previa
          ricognizione   della   normativa   vigente   in    materia,
          dell'entita' della spesa  sostenuta  a  livello  statale  e
          locale  e  dei  soggetti   interessati,   si   provvede   a
          individuare le risorse finanziarie disponibili, nei  limiti
          della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
          carico  della  finanza  pubblica,  destinate   a   favorire
          assunzioni a tempo  indeterminato  dei  lavoratori  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   28
          febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,  anche  se  con
          rapporto di  lavoro  a  tempo  determinato,  ai  sensi  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  in
          particolare  dell'articolo  4,  comma   8,   del   medesimo
          decreto-legge n. 101 del 2013. 
              (Omissis).".