Art. 5 
 
 
                          Mutui enti locali 
 
  1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per  gli
anni 2014 e 2015, i medesimi enti  possono  assumere  nuovi  mutui  e
accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,
oltre i limiti di cui  al  comma  1  dell'articolo  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle
quote  di  capitale  dei  mutui   e   dei   prestiti   obbligazionari
precedentemente  contratti  ed   emessi   rimborsate   nell'esercizio
precedente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          204 del citato decreto legislativo n. 267 del  2000  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 204.  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui) - 1. Oltre  al  rispetto  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi,  sommato
          a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a
          decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative  ai  primi
          tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo  anno
          precedente quello in cui viene  prevista  l'assunzione  dei
          mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai  primi
          due titoli delle entrate. Per  gli  enti  locali  di  nuova
          istituzione si fa riferimento, per i  primi  due  anni,  ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 
              (Omissis).".