Art. 6 
 
 
                        Contabilizzazione IMU 
 
  1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di
cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono  la  quota  dell'imposta  municipale
propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio  dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono  effettuare
eventuali rettifiche contabili  per  l'esercizio  2013,  in  sede  di
approvazione del rendiconto  di  cui  all'articolo  227  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   380-ter
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  di  stabilita'
          2013": 
              "380-ter. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          380, a decorrere dall'anno 2014: 
              a) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  e'
          pari  a  6.647.114.923,12  euro  per  l'anno   2014   e   a
          6.547.114.923,12 euro  per  gli  anni  2015  e  successivi,
          comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del  gettito
          di cui alla lettera f) del  comma  380.  La  dotazione  del
          predetto Fondo  per  ciascuno  degli  anni  considerati  e'
          assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,
          di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.  201  del
          2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
          all'entrata del bilancio statale una quota di pari  importo
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni.
          Con la legge di assestamento  o  con  appositi  decreti  di
          variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
          adottate  le  variazioni  compensative  in  aumento  o   in
          diminuzione  della  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
          comunale   per   tenere   conto   dell'effettivo    gettito
          dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
          uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
          di incentivare il processo di  riordino  e  semplificazione
          degli  enti  territoriali,   una   quota   del   fondo   di
          solidarieta' comunale, non inferiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e'  destinata
          ad incrementare il  contributo  spettante  alle  unioni  di
          comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e  una  quota  non  inferiore  a  30
          milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
          istituiti a seguito di fusione; 
              b)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          accordo da sancire in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2014  per
          l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi,  sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per  i  singoli
          comuni: 
              1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6)  della
          lettera d) del comma 380; 
              2)  della  soppressione   dell'IMU   sulle   abitazioni
          principali e dell'istituzione della TASI; 
              3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          e in diminuzione, delle  risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              c)  in  caso  di  mancato  accordo,  il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  alla  lettera
          b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
              d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  di  cui  alla  lettera   b),   puo'   essere
          incrementata la quota di  gettito  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza comunale di cui  alla  lettera  a).  A
          seguito dell'eventuale emanazione del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente, e' rideterminato l'importo  da  versare
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato.   L'eventuale
          differenza  positiva  tra   tale   nuovo   importo   e   lo
          stanziamento iniziale e' versata al bilancio  statale,  per
          essere  riassegnata  al   fondo   medesimo.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  227  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art.  227.  (Rendiconto  della  gestione)  -   1.   La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto, il quale comprende il conto  del  bilancio,  il
          conto economico ed il conto del patrimonio. 
              2. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          dell'ente entro il 30 aprile dell'anno  successivo,  tenuto
          motivatamente  conto   della   relazione   dell'organo   di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal  regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'   inviato
          all'organo  regionale  di  controllo  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 133. 
              2-bis. In caso di mancata approvazione  del  rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'articolo 141. 
              3. Per le province, le citta' metropolitane,  i  comuni
          con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i  cui
          rendiconti si  chiudono  in  disavanzo  ovvero  rechino  la
          indicazione di debiti  fuori  bilancio,  il  rendiconto  e'
          presentato alla Sezione Enti locali della Corte  dei  conti
          per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge  22
          dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1982, n. 51, e  successive  modifiche  ed
          integrazioni. 
              4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
              5. Sono allegati al rendiconto: 
              a)  la   relazione   dell'organo   esecutivo   di   cui
          all'articolo 151, comma 6; 
              b)  la  relazione  dei  revisori  dei  conti   di   cui
          all'articolo 239, comma 1, lettera d); 
              c) l'elenco dei residui attivi e passivi  distinti  per
          anno di provenienza. 
              6. Gli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti.".