Art. 9 
 
 
           Disposizioni in materia di contributo ordinario 
                     spettante agli enti locali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2014,  l'ammontare  delle  riduzioni  di
risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in  118
milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a  tutti  gli  enti,  in
proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi  il  quinto  e
sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 183 dell'articolo 2 della
          legge  23  dicembre  2009,  n.191  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge finanziaria 2010),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1. - 182 (Omissis). 
              183. Il contributo ordinario base spettante  agli  enti
          locali a valere sul fondo ordinario di  cui  all'  articolo
          34,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno  degli  anni
          2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di
          5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province  e
          di 12 milioni di euro, di 86  milioni  di  euro  e  di  118
          milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con
          proprio decreto, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle   finanze,   provvede   per   l'anno   2010   alla
          corrispondente riduzione, in proporzione  alla  popolazione
          residente, del contributo ordinario  spettante  ai  singoli
          enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio
          decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  provvede  alla   corrispondente   riduzione,   in
          proporzione  alla  popolazione  residente,  del  contributo
          ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il
          rinnovo  dei  rispettivi  consigli.  Per  l'anno  2012   la
          riduzione del  contributo  ordinario  viene  applicata,  in
          proporzione alla popolazione residente, a  tutti  gli  enti
          per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel
          medesimo anno e  a  quelli  per  i  quali  ha  avuto  luogo
          nell'anno precedente. Le regioni a statuto  speciale  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  disciplinano
          quanto previsto dai commi  da  184  a  187  secondo  quanto
          previsto dai rispettivi statuti e dalle relative  norme  di
          attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10
          della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
              184- 253 (Omissis).".