IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 11, della legge 30  dicembre
2010, n. 240, ai sensi del quale «I  professori  e  i  ricercatori  a
tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di  ricerca  anche
presso un altro ateneo, sulla base  di  una  convenzione  tra  i  due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
La convenzione stabilisce altresi', con  l'accordo  dell'interessato,
le modalita' di ripartizione tra  i  due  atenei  dell'impegno  annuo
dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di
valutazione di cui al comma 7. Per un  periodo  complessivamente  non
superiore a cinque  anni  l'impegno  puo'  essere  totalmente  svolto
presso il secondo ateneo,  che  provvede  alla  corresponsione  degli
oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto  di
elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai  fini  della
valutazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  delle   politiche   di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in
proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno  di
essi»; 
  Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della legge 30  dicembre
2010, n. 240, recante disposizioni per la stipula di  «Contratti  per
attivita' di insegnamento»; 
  Visto l'art. 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla  legge  4  aprile
2012, n. 35, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui  all'art.  6,
comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai
rapporti tra universita' ed enti pubblici di  ricerca  e  tra  questi
ultimi, fermo restando il trattamento economico e  previdenziale  del
personale di ruolo degli enti di ricerca»; 
  Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1-ter  del  decreto  legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266 e, in  particolare,
l'art. 3, comma 10; 
  Visto il decreto ministeriale 22 settembre  2010,  n.  17,  recante
disposizioni in  relazione  ai  «requisiti  necessari  dei  corsi  di
studio» e, in particolare, l'art. 5 e l'Allegato B), par. 4; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2012, n.  24786,  recante
«Convenzione quadro tra universita' ed enti pubblici di  ricerca  per
consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno  di
svolgere  attivita'  di  ricerca  presso  un  ente  pubblico   e   ai
ricercatori di ruolo degli  enti  pubblici  di  ricerca  di  svolgere
attivita' didattica e di ricerca presso un'universita'»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Convenzioni e contratti per lo svolgimento di attivita'  didattica  e
                   di ricerca presso altro ateneo 
 
  1. Per il  conseguimento  di  finalita'  di  interesse  comune,  le
universita'  possono  stipulare   convenzioni   per   consentire   ai
professori  e  ricercatori  a  tempo  pieno  di  svolgere   attivita'
didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonche' per istituire, in
collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio  finalizzati  al
rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo, stabilendo  le
modalita' di ripartizione dei relativi oneri. 
  2. Le  universita'  possono,  altresi',  stipulare  con  docenti  e
ricercatori di atenei o centri di  ricerca  stranieri  contratti  per
attivita' d'insegnamento,  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
  3. Le convenzioni e i contratti,  previsti  del  presente  decreto,
hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a  un  massimo
di cinque anni consecutivi in  relazione  al  medesimo  professore  o
ricercatore. 
  4. Le convenzioni non possono riguardare professori  o  ricercatori
la cui presenza nell'organico  dell'universita'  di  appartenenza  e'
indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza  di  cui
al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. 
  5.  Le  convenzioni  possono  essere  risolte  unilateralmente   da
ciascuna  delle  universita'  firmatarie  per  sopravvenute  esigenze
didattiche o scientifiche entro i termini previsti  per  la  verifica
dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. 
  6. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso  di
recesso da parte del professore o ricercatore interessato del proprio
accordo a svolgere attivita' didattica e di ricerca  presso  l'ateneo
diverso  da  quello  di  appartenenza  ovvero  nel  caso  in  cui  il
professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime
di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art.  6,  comma  6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  7. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4  e  5  del
presente  articolo  ha  effetto  a  far  data  dall'inizio  dell'anno
accademico successivo. 
  8. Per il periodo di durata della convenzione  non  possono  essere
stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore  o
ricercatore, ne' avviate procedure per la copertura  delle  attivita'
ordinariamente poste a suo carico.