Art. 2 
 
 
                     Oggetto delle Convenzioni  
 
  1.  Le  convenzioni,  con  l'accordo  espresso  del  professore   o
ricercatore interessato, stabiliscono: 
  a) le modalita' di ripartizione dell'impegno annuo del professore o
ricercatore definito figurativamente secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso
ciascuno dei due atenei; 
  b) le modalita' di  ripartizione  tra  i  due  atenei  degli  oneri
stipendiali, salvo il caso in  cui  l'attivita'  di  didattica  e  di
ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in  tal  caso
provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali; 
  c) le  modalita'  di  valutazione  dell'attivita'  didattica  e  di
ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini  di  cui  all'art.  6,
commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  2. La convenzione attesta altresi' che il professore o  ricercatore
non e' necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi  previsti
per l'attivazione dei corsi di studio.