Art. 2 Oggetto delle Convenzioni 1. Le convenzioni, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, stabiliscono: a) le modalita' di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalita' previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei; b) le modalita' di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attivita' di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali; c) le modalita' di valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. La convenzione attesta altresi' che il professore o ricercatore non e' necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.