Art. 2
Oggetto delle Convenzioni
1. Le convenzioni, con l'accordo espresso del professore o
ricercatore interessato, stabiliscono:
a) le modalita' di ripartizione dell'impegno annuo del professore o
ricercatore definito figurativamente secondo le modalita' previste
dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso
ciascuno dei due atenei;
b) le modalita' di ripartizione tra i due atenei degli oneri
stipendiali, salvo il caso in cui l'attivita' di didattica e di
ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso
provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
c) le modalita' di valutazione dell'attivita' didattica e di
ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6,
commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La convenzione attesta altresi' che il professore o ricercatore
non e' necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti
per l'attivazione dei corsi di studio.