Art. 3 
 
 
             Riconoscimento delle attivita' di didattica 
                       e ricerca ed elettorato 
 
  1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza  di
cui al D.M. 22  ottobre  2004,  n.  270,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e di quanto previsto in  materia  per  l'accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai
decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  19,  i
professori e i ricercatori incardinati presso  atenei  italiani  sono
conteggiati in proporzione all'attivita' didattica svolta in ciascuno
dei due atenei. I docenti e ricercatori di atenei  stranieri  possono
essere  conteggiati  in  base  a  convenzioni  stipulate  con  atenei
italiani  per  l'istituzione  di  corsi  interateneo  finalizzati  al
rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.  I  docenti  e
ricercatori  di  atenei  e  centri  di  ricerca  stranieri   possono,
altresi', essere conteggiati in virtu' di un contratto con  il  quale
l'universita'  ospitante  affida  lo   svolgimento   di   un   intero
insegnamento. 
  2. Ai fini della valutazione delle attivita'  di  ricerca  e  delle
politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art.  5,  comma  5,
della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  l'apporto  del  professore  o
ricercatore interessato e' ripartito in  proporzione  alla  durata  e
alla quantita' dell'impegno in ciascuno dei due atenei. 
  3. Qualora l'attivita' del  professore  o  ricercatore  sia  svolta
totalmente presso universita' diversa da quella di  appartenenza,  il
professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo
e passivo presso tale universita'.