Art. 3 Riconoscimento delle attivita' di didattica e ricerca ed elettorato 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attivita' didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti e ricercatori di atenei stranieri possono essere conteggiati in base a convenzioni stipulate con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. I docenti e ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri possono, altresi', essere conteggiati in virtu' di un contratto con il quale l'universita' ospitante affida lo svolgimento di un intero insegnamento. 2. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno dei due atenei. 3. Qualora l'attivita' del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso universita' diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale universita'.