Art. 4
Norme finali
1. La disciplina del presente decreto si applica alle universita'
statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e
alle universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero, per
quanto non gia' espressamente previsto dalla normativa vigente, alle
universita' straniere e ai centri internazionali di ricerca.
2. Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni
continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza
del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni e'
trasmessa al Ministero.
3. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula dei contratti sono
definiti dall'universita' ospitante.
4. Le convenzioni e i contratti previsti dal presente decreto
definiscono le modalita' di copertura assicurativa di legge degli
interessati, nonche' gli obblighi degli stessi in relazione al
rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza,
prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 30 gennaio 2014
Il Ministro: Carrozza