Art. 4 Norme finali 1. La disciplina del presente decreto si applica alle universita' statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non gia' espressamente previsto dalla normativa vigente, alle universita' straniere e ai centri internazionali di ricerca. 2. Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni e' trasmessa al Ministero. 3. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula dei contratti sono definiti dall'universita' ospitante. 4. Le convenzioni e i contratti previsti dal presente decreto definiscono le modalita' di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonche' gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Roma, 30 gennaio 2014 Il Ministro: Carrozza