Art. 4 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. La disciplina del presente decreto si applica  alle  universita'
statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale,  e
alle universita' non statali  legalmente  riconosciute,  ovvero,  per
quanto non gia' espressamente previsto dalla normativa vigente,  alle
universita' straniere e ai centri internazionali di ricerca. 
  2. Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo  29
marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle  convenzioni
continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo  di  appartenenza
del professore o ricercatore. A tal fine copia delle  convenzioni  e'
trasmessa al Ministero. 
  3. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula dei contratti sono
definiti dall'universita' ospitante. 
  4. Le convenzioni e  i  contratti  previsti  dal  presente  decreto
definiscono le modalita' di copertura  assicurativa  di  legge  degli
interessati, nonche'  gli  obblighi  degli  stessi  in  relazione  al
rispetto delle norme vigenti  riguardanti  le  misure  di  sicurezza,
prevenzione, protezione  e  salute,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    Roma, 30 gennaio 2014 
 
                                                Il Ministro: Carrozza