Il Ministro dell'economia e delle finanze
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, il quale ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le
operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e
degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero
degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n.
95, recante «Modalita' di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», e in particolare l'articolo 2,
in base al quale le predette amministrazioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31
dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento, che
evidenzi per ogni anno le operazioni di acquisto e di vendita degli
immobili, ed entro il 30 giugno di ciascun anno eventuali
aggiornamenti, essendo la realizzazione dei singoli piani subordinata
alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica,
da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato
per la presentazione dei piani medesimi, ad esclusione di quelli
redatti per un importo complessivo inferiore ad € 500.000, i quali,
in coerenza con il ricordato articolo 2, possono essere posti in
essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione senza
che siano state formulate osservazioni;
Visto l'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilita' 2013), con il quale sono stati inseriti
nell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi da
1-bis a 1-sexies;
Visto il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso
di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del
decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della
documentata indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento, mentre la congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese,
fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai
sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Considerato che il predetto comma 1-bis prevede che le relative
modalita' di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione
del citato articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al fine di rendere possibili, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
le attivita' finalizzate all'acquisto di immobili,
Decreta:
Art. 1
Ambito applicativo
1. Il presente decreto costituisce integrazione del decreto 16
marzo 2012 per la disciplina delle attivita' di acquisto di immobili
effettuate a titolo oneroso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sotto
qualsiasi forma, sia diretta sia indiretta, da parte delle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali,
degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento
ai beni immobili ubicati all'estero.