Art. 2 
 
           Modalita' di presentazione delle comunicazioni 
                 dei piani triennali di investimento 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto 16  marzo  2012,  le
amministrazioni  individuate  ai  sensi  dell'articolo  1,  allorche'
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
del Tesoro e Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,
entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  il   piano   triennale   di
investimento,   producono    contestualmente    l'attestazione    del
responsabile  del  procedimento,  con  la  quale  viene   documentata
l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' degli acquisti programmati
per il triennio. 
  2.  L'attestazione   della   congruita'   del   prezzo   rilasciata
dall'Agenzia  del  Demanio  deve   essere   acquisita   prima   della
definizione delle operazioni di acquisto.