Art. 3 
 
               Indispensabilita' e indilazionabilita' 
                     degli acquisti programmati 
 
  1. L'attestazione del responsabile del procedimento deve dimostrare
che gli acquisti programmati per il triennio di riferimento sono, nel
contempo, indispensabili e non procrastinabili. 
  2.  Il  requisito  dell'indispensabilita'  attiene  alla   assoluta
necessita' di procedere all'acquisto di immobili  in  ragione  di  un
obbligo giuridico incombente  all'amministrazione  nel  perseguimento
delle  proprie  finalita'  istituzionali  ovvero   nel   concorso   a
soddisfare  interessi  pubblici  generali  meritevole  di  intensa  e
specifica tutela. 
  3.    Il    requisito    della     indilazionabilita'     afferisce
all'impossibilita' di differire  l'acquisto  senza  compromettere  il
raggiungimento  degli  obiettivi   istituzionali   o   incorrere   in
procedimenti sanzionatori. 
  4. Tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora
l'acquisto  comporti  effetti  finanziari  ed   economici   positivi,
considerati  gli  oneri  accessori  nonche'  di  trasloco   e   nuova
sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo o,
per  le  amministrazioni  dello   Stato,   dal   competente   ufficio
appartenente al sistema delle ragionerie.