Art. 3 Indispensabilita' e indilazionabilita' degli acquisti programmati 1. L'attestazione del responsabile del procedimento deve dimostrare che gli acquisti programmati per il triennio di riferimento sono, nel contempo, indispensabili e non procrastinabili. 2. Il requisito dell'indispensabilita' attiene alla assoluta necessita' di procedere all'acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela. 3. Il requisito della indilazionabilita' afferisce all'impossibilita' di differire l'acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori. 4. Tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora l'acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, considerati gli oneri accessori nonche' di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo o, per le amministrazioni dello Stato, dal competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie.