Art. 4 Congruita' del prezzo degli acquisti programmati 1. La congruita' del prezzo degli acquisti programmati da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 e' attestata dall'Agenzia del demanio, secondo le seguenti modalita': a) senza oneri, per le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a fronte del rimborso delle spese sostenute, per le rimanenti amministrazioni interessate.