Art. 4 
 
          Congruita' del prezzo degli acquisti programmati 
 
  1. La congruita' del prezzo degli  acquisti  programmati  da  parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1 e' attestata dall'Agenzia
del demanio, secondo le seguenti modalita': 
  a)  senza  oneri,  per  le  amministrazioni  dello  Stato  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165; 
  b) a fronte del rimborso delle spese sostenute,  per  le  rimanenti
amministrazioni interessate.