IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012), convertito con modificazioni nella dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», che prevede la possibilita' di proseguire l'esercizio temporaneo (fino a 36 mesi) di stabilimenti produttivi di interesse strategico nazionale, qualifica riconosciuta per legge all'ILVA S.p.A. di Taranto, ai fini della completa attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); Visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, recante: «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.» che dispone e disciplina, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attivita' produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); Visto il D.P.C.M. del 5 giugno 2013 con cui, in attuazione del predetto decreto, il dott. Enrico Bondi e' stato nominato commissario straordinario per la societa' ILVA S.p.A.; Visto il D.M. n. 183 del 17 giugno 2013 con cui il prof. Edo Ronchi e' nominato sub-commissario per la societa' ILVA S.p.A.; Visto in particolare, l'art.1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 a tenore del quale «Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato»; Visto altresi' l'art. 1, comma 7, del citato decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 come modificato dal decreto legge n. 136 del 2013 e dalla relativa legge di conversione, a tenore del quale «Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta, e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano puo' essere approvato anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quaranta cinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validita', ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»; Visto il decreto ministeriale n. 211 del 15 luglio 2013 di nomina dei componenti del Comitato di esperti incaricato della redazione del piano; Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», che all'art. 12 introduce modifiche al decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, in particolare per l'autorizzazione delle nuove discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la disciplina della gestione dei rifiuti; Visto lo schema di piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria datato il 15 settembre 2013 e presentato il 27 settembre 2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61; Rilevato che detto schema di piano e' stato sottoposto a consultazione pubblica dall'11 ottobre all'11 novembre 2013 mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' attraverso link sui siti web della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e del Comune di Statte (nota 30 settembre 2013 prot. 0046410/GAB e nota 11 ottobre 2013 prot. 0047476/GAB); Vista la proposta di piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013 redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'art.1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, valutate le osservazioni pervenute nella fase di consultazione prevista nel medesimo articolo; Vista la nota n. Dir. 464/2013 del 13/12/2013 con cui il Commissario straordinario ha trasmesso osservazioni sulla proposta di piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61; Viste le note del 12 febbraio 2014 e del 17 febbraio 2014, con la quale il sub-commissario ILVA, d'intesa con il Commissario straordinario ha inviato ulteriori osservazioni sulla proposta di piano; Vista la nota n. 5526 del 20 dicembre 2013 con cui la Regione Puglia ha trasmesso il parere ai sensi dell'art. 1, comma 7, decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, sulla proposta di piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61; Considerato che, in attuazione dell'art. 12, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario, emana un apposito decreto con cui individua le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto e che, pertanto, tutti gli elementi relativi contenuti nel piano del Comitato di esperti dovranno essere esaminati dal sub commissario nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del sopra citato decreto ministeriale; Considerato che, l'art. 2-quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, stabilisce la disciplina per la realizzazione di interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria in aree ricadenti in area SIN, pertanto gli elementi contenuti nel piano e relativi a tali interventi sono superati dalla suddetta disciplina; Considerato che per quanto attiene agli aspetti correlati alla valutazione del danno sanitario (VDS), la proposta di piano riconosce espressamente che con il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, l'istituto e' stato esteso agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra cui figura quello dell'ILVA di Taranto, e che con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, e' stato poi stabilito che i rapporti di VDS, che legittimano eventualmente la Regione a richiedere il riesame dell'AIA, si devono conformare ai criteri metodologici stabiliti dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23.08.2013) e che, conseguentemente, le azioni in materia indicate nel piano ambientale potranno costituire un contributo ad una migliore valutazione degli aspetti sanitari e come tali potranno essere valutate in tale sede; Considerato a norma dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dal decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, con l'entrata in vigore del presente decreto sono conclusi tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012 come dettagliati nella parte dispositiva, con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano; Considerata la necessita' di armonizzare le tempistiche proposte dal Comitato di esperti nel documento del 21 novembre 2013, e di indicare i relativi termini a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014 n. 6, fermo restando quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, in relazione alla tempistica per la conclusione degli interventi; Ritenuto che i termini previsti dal piano ambientale per la realizzazione degli interventi non debbano intendersi comprensivi dei tempi che risulteranno necessari alle autorita' pubbliche per rilasciare le prescritte autorizzazioni, in quanto non imputabili alla gestione commissariale, restando fermo il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni legge 3 agosto 2013, n. 89; Ritenuto che tutte le indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013 che riguardano misure relative a impianti allo stato non in esercizio o per i quali e' prevista una fermata, dovranno essere valutate dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni; Considerato che ILVA S.p.A. ha presentato in data 25 ottobre 2013, come previsto al punto UA16 della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013, l'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, versione 2013, ed e' stata avviata l'istruttoria tecnica a cura del CTR Puglia in data 21 novembre 2013; Considerato che ILVA S.p.A. ha presentato con nota n. Dir. 444/2013 del 29 novembre 2013 il progetto di gestione delle acque meteoriche degli sporgenti marittimi, come previsto al punto UA8 della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013; Ritenuto che il piano ambientale deve prevedere misure definite e certe nelle loro modalita' di applicazione, non essendone altrimenti possibile l'implementazione nel piano industriale e che pertanto tutte le indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013 che rinviino a successive valutazioni o che non siano comunque compiutamente definite nella formulazione non possono essere ritenute prescrittive; Considerato che l'art. 3, comma 3, quarto trattino del decreto di AIA del 26 ottobre 2012, prevede la revisione del piano di monitoraggio e controllo, e che pertanto le indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013 che attengono a tali aspetti dovranno essere valutate in maniera organica all'interno di tale riesame; Considerato quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, in relazione alla possibilita' che i contenuti del piano ambientale possano essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014; Decreta: Art. 1 Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria 1. Alla luce di quanto indicato nei precedenti considerato, e' approvato il Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, nel seguito piano ambientale, come riportato in allegato.