Art. 2 Conclusione dei procedimenti di riesame e modifiche 1. Il riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012, di cui al procedimento ID 90/295 per la parte inerente a discariche interne e gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, nonche' i procedimenti ID 90/457 (gestione dei rifiuti - garanzie finanziarie) e ID 90/333/469 (riutilizzo materiali nei processi termici) sono da ritenersi conclusi con il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub commissario. Le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche, nonche' le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. saranno quindi individuate conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125. Pertanto gli elementi di cui ai seguenti punti della proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, dovranno essere esaminati nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla norma sopra citata: le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del decreto di AIA del 4/8/2011: P123, P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143, P172, P197, P201, P203, P204, P205, P206, P207 (con riferimento alla codificazione del documento di aggiornamento periodico (DAP) redatto da ILVA S.p.A.); le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del decreto di AIA del 26/10/2012: 22, 23, 24; le prescrizioni inerenti azioni di conformita' normativa: UA1: Autorizzazione e gestione di nuovi impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi. UA2: Rifiuti liquidi: interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7 UA3: Rimozione dei fanghi dai canali. UA4: Area Serbatoio 92 (residui di combustibile e fanghi di dragaggio): dismissione dell'area UA5: Discarica "Due Mari" (discarica per rifiuti non pericolosi, esaurita): esecuzione del Progetto di chiusura della discarica. UA5bis: Aree di deposito temporaneo di rifiuti UA6: Recupero ambientale delle aree di cava UA25: Discarica "ex Cementir" (discarica per rifiuti non pericolosi, in esaurimento) UA27: Aree sequestrate di deposito Pneumatici Fuori Uso UA28: Aree sequestrate di deposito Traversine e Legno 2. Il riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012 di cui al procedimento ID 90/295 per la parte inerente alla gestione delle acque e' da ritenersi concluso. Per le modalita' di gestione delle acque si rimanda alle previsioni di cui ai punti UA7, UA8-UA26, UA9, UA10 e UA11 della parte III del piano ambientale. 3. Ai fini del riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012 per le restanti aree ed attivita' dello stabilimento non considerate, non essendo presenti in merito le necessarie indicazioni nella proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, ILVA S.p.A. dovra' presentare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale, una proposta organica di miglioramento ambientale. Tale proposta dovra' tenere conto anche delle modifiche di cui ai procedimenti ID 90/472 e ID 90/599 che sono da ritenersi conclusi. 4. Per il riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012 in merito al sistema di gestione ambientale si rimanda alle previsioni di cui al punto UA15 della parte III del piano ambientale. 5. Il riesame previsto all'art. 3, comma 3, primo trattino, del decreto di AIA del 26/10/2012, potra' essere avviato solo dopo la definizione del documento sulla valutazione del danno sanitario sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 24 aprile 2013 recante «Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231», in conformita' a quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 6. Il riesame previsto dall'art. 3, comma 3, terzo trattino, del decreto di AIA del 26/10/2012, in attuazione della prescrizione n. 1, per la copertura dei parchi primari, minerali e fossili, e' assorbito dalla procedura di cui al punto 1 della parte II del piano ambientale. 7. Per il riesame previsto dall'art. 3, comma 3, quarto trattino del decreto di AIA del 26/10/2012, in ordine alla revisione del piano di monitoraggio e controllo, ILVA S.p.A. dovra' presentare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale una proposta organica che dovra' tenere conto delle risultanze emerse dalle attivita' di monitoraggio condotte in attuazione dell'AIA, nonche' delle indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013 riguardanti tali aspetti. Le prescrizioni da 85 a 94 del parere istruttorio del decreto di riesame di AIA del 26/10/2012, che riguardano il monitoraggio e controllo, potranno essere valutate nell'ambito del suddetto riesame.