IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, il quale prevede che, per il monitoraggio  degli  adempimenti
relativi al patto di stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, anche  relativamente  alla
situazione debitoria, le regioni e le province autonome di  Trento  e
Bolzano trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
entro  trenta  giorni  dalla  fine  del   periodo   di   riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente  previsto,  le  informazioni
riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile,  attraverso  i
prospetti e con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 461,  della  legge  n.  228  del  2012,  come
modificato dall'art. 1, comma 502, della legge n. 147  del  2012,  in
ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli  obiettivi
del  patto  di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma e' tenuta ad inviare, entro il  termine  perentorio  del  31
marzo dell'anno successivo a  quello  di  riferimento,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  -  una   certificazione,   sottoscritta   dal
rappresentante legale e dal responsabile  del  servizio  finanziario,
secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
citato comma 460; 
  Visti, in particolare, il secondo ed il terzo  periodo  del  citato
comma 461 dell'art. 1 della legge n. 228 del  2012,  come  modificato
dall'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  che
dispone che la mancata trasmissione  della  certificazione  entro  il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione,  sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano  le
sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo  art.
1 della legge n. 228 del 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 462,  della  legge  n.  228  del  2012,  come
modificato dall'art. 1, comma 503, della legge n. 147 del  2013,  che
disciplina, in caso di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, le sanzioni da  applicare,  nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza,   alla   Regione   o   alla   Provincia   autonoma
inadempiente; 
  Visto l'art. 1, comma 449-bis, della legge n. 228 del  2012,  cosi'
come inserito dall'art. 1, comma 497, della legge n.  147  del  2013,
che ha definito il limite, per gli anni dal 2014 al 2017, delle spese
finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a
statuto ordinario; 
  Visto l'art. 1, comma  451,  della  legge  n.  228  del  2012,  che
definisce il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza
eurocompatibile; 
  Visto l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 499, della legge n.  147  del  2013,  e
dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  il
quale prevede che le regioni a statuto speciale, escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
concordano, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
ciascuno degli anni dal  2013  al  2017,  l'obiettivo  di  competenza
eurocompatibile. A tal fine, per l'anno 2014, il Presidente dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze entro il 30 giugno 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 455, della legge n. 228 del 2012, cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 500, della legge n. 147  del  2013,  il
quale dispone che  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome  di  Trento  e   Bolzano   concordano,   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal  2013  al
2017, il saldo  programmatico  calcolato  in  termini  di  competenza
mista; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del  2010,  ai  sensi
del quale, a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2011,  l'accordo
annuale  relativo  al  patto  di  stabilita'  interno  della  regione
Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando  il  complesso  delle
spese finali, al netto delle concessioni di crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 512, della legge n. 147 del  2013,  il  quale
prevede  che,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2014,   non
rilevano, ai fini del  patto  di  stabilita'  interno  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia,  le  spese  relative  alla  realizzazione  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67; 
  Visto l'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge 12  novembre
2011, n. 183, come da ultimo modificato dell'art. 1, comma 505, della
legge n. 147 del 2013, che conferma, anche per gli anni 2014 e  2015,
le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, in materia di regionalizzazione del  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, commi da 138 a 140, della legge n.
220 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 434, della legge  24
dicembre 2012, n. 228 e integrato dall'art. 1, commi 506 e 543, della
legge n. 147 del 2013, riguardante il patto di stabilita'  verticale,
che consente alle regioni e alle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di autorizzare gli  enti  locali  del  proprio  territorio  a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti in conto  capitale,  rideterminando  il  proprio  obiettivo
programmatico eurocompatibile; 
  Visto l'art. 1, commi da 122 a 125, della legge n.  228  del  2012,
riguardante il patto di stabilita' verticale  incentivato,  il  quale
prevede che, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana
e alla Regione Sardegna, e' attribuito un contributo, nei  limiti  di
un importo complessivo di 1.272  milioni  di  euro,  in  misura  pari
all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini  del  patto
di stabilita' interno, ceduti ai comuni e alle province  del  proprio
territorio, secondo le modalita' indicate  dall'art.  1,  comma  138,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 506, della legge n. 147 del  2013.  A  tal  fine,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 125, della legge  n.  228  del  2012,  cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 541, della legge n. 147 del 2013, entro
il termine perentorio del 15 marzo 2014,  le  regioni  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi  occorrenti  per   la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica per l'anno 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 123, della legge n. 228  del
2012, come sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lettera  a),  n.  2),
del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  e  da  ultimo  modificato
dall'art. 1, comma 542, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede
che gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al
comma 122 possono  essere  modificati,  a  invarianza  di  contributo
complessivo,  di  318.001.570  euro  con   riferimento   agli   spazi
finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento
agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento
in favore dei piccoli  comuni  con  popolazione  fra  1.000  e  5.000
abitanti, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita
da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa  tra  1.000  e
5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.
Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta  quota  del
50 per cento sono comunicati entro il  10  aprile  2014  da  ciascuna
regione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria
generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni  con  popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le  regioni  di  cui  al
comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo; 
  Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta dell'11 luglio 2013, concernente  la  ripartizione,  per
gli anni 2013 e 2014, degli importi  degli  spazi  finanziari  ceduti
dalle singole  Regioni  e  attribuiti  ai  comuni  ed  alle  province
ricadenti nel proprio territorio indicati nella  tabella  1  allegata
all'art. 1, comma 122,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  e
successive modificazioni; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della  legge  n.  228
del 2012, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 501,  della  legge
n.  147  del  2013,  all'emanazione   del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita'
per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno
per l'anno 2014 e per la verifica del rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno 2014, per le regioni e province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 10 aprile 2014 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato - le  informazioni  concernenti
il monitoraggio degli adempimenti del  patto  di  stabilita'  interno
relative all'anno 2014  e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica di  cui  all'art.  1,  comma  460,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, cosi' come modificato dall'art. 1, comma  501,
della legge n. 147 del 2013, con i tempi, le modalita' e i  prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2015,  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 -  00187
Roma, una certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, secondo il
prospetto e  le  modalita'  contenute  nell'allegato  B  al  presente
decreto. La certificazione e'  trasmessa  mediante  mezzi  idonei  ad
attestarne la  ricevuta  di  invio  e  la  ricevuta  di  consegna  al
destinatario, ai fini della verifica  del  rispetto  del  termine  di
spedizione. 
  3. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 aprile 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco