Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593, e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione  per  un  importo  massimo   del   30%
dell'intervento concesso. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a
soggetti privati la stessa dovra' essere  garantita  da  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le erogazioni dei contributi  spettanti  sono  subordinate  alla
reiscrizione in bilancio dei fondi perenti. 
  5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate  in
ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in
ambito nazionale.