Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a
quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di  controllo  della  DOP  "Laghi
Lombardi" appartenenti alla categoria "olivicoltori",  nella  filiera
grassi (oli), individuata dall'art. 4,  lettera  d)  del  decreto  12
aprile 2000 recante disposizioni generali relative  ai  requisiti  di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.