Art. 4 
 
  1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti  soggetti
a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto,  appartenenti  alla  categoria  dei
«Rodenticidi»  e  contenenti  come  principio  attivo  unicamente  il
polvere di pannocchie di granturco, per i quali intendono ottenere il
mutuo  riconoscimento  o  l'autorizzazione  come  prodotti   biocidi,
presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio  2015,  una
specifica richiesta corredata di tutti gli  elementi  previsti  dalla
normativa vigente. 
  2. I prodotti di  cui  al  comma  1,  per  i  quali  non  e'  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa  entro  il  31
gennaio 2015, non possono essere piu' prodotti  a  decorrere  dal  28
febbraio 2016 e venduti o ceduti al consumatore  finale  dopo  il  31
agosto 2016. 
  3. Il Ministero della salute, per i prodotti di  cui  al  comma  1,
verificata la presenza delle  condizioni  richiesta  dalla  normativa
vigente,  procede,  entro   il   31   gennaio   2017,   al   rilascio
dell'autorizzazione  come  prodotto  biocida,  o  in  caso  di  esito
negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in  ogni
caso,  le  indicazioni  riguardanti  la  commercializzazione   e   lo
smaltimento  dei  prodotti  gia'  presenti  sul  mercato  che  dovra'
avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non  si  applicano  ai
prodotti contenenti piu' principi attivi, qualora  uno  dei  principi
attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per  la
presentazione delle richieste e per la conseguente  valutazione  sono
quelli fissati dal Ministero della salute  in  conformita'  a  quanto
stabilito nella  direttiva  di  iscrizione  relativa  all'ultimo  dei
principi attivi valutati.