Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di  vigilanza  bancaria
ai fini della valutazione  approfondita  prevista  dall'articolo  33,
           paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 
 
  1. Ai fini della valutazione  approfondita  prevista  dall'articolo
33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del
15 ottobre  2013,  la  Banca  d'Italia  puo'  avvalersi  anche  della
consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati
con procedure di evidenza pubblica o dalla  Banca  Centrale  Europea,
per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli  51,
54, 66 e 68 del  Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  ((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono
trovarsi,  pena  il  non  conferimento  della  consulenza,   in   una
situazione di conflitto di interessi con l 'esercizio  dell'attivita'
di cui al comma 1, in  considerazione  della  posizione  personale  o
degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso  del
mandato  loro  affidato,  insorgono  situazioni   di   conflitto   di
interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente
dall'incarico.)) 
  2. Le notizie, le informazioni e i dati di  cui  i  soggetti  terzi
vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attivita' di cui
al comma 1))  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  secondo  quanto
disposto  dall'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
  3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al
Governatore  della  Banca  d'Italia  le   irregolarita',   anche   se
integranti  ipotesi  di  reato,   di   cui   vengano   a   conoscenza
((nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1)). 
  4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e  delle  finanze
concordano  le  modalita'  per  la  condivisione  delle  informazioni
relative alla valutazione approfondita di cui al comma  1,  anche  in
deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   paragrafo   4
          dell'articolo 33 del  regolamento  (UE)  n.  1024/2013  del
          Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla  Banca
          centrale europea compiti specifici in merito alle politiche
          in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi: 
              «Art. 33. (Disposizioni transitorie). 1- 3. (Omissis). 
              4.  A  decorrere  dal  3  novembre   2013,   in   vista
          dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE puo' chiedere alle
          autorita'  nazionali  competenti  e  ai  soggetti  di   cui
          all'articolo  10,  paragrafo  1,  di   fornire   tutte   le
          informazioni utili alla BCE per effettuare una  valutazione
          approfondita, compreso lo stato  patrimoniale,  degli  enti
          creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE  effettua
          tale valutazione con riguardo almeno  agli  enti  creditizi
          non  contemplati  dall'articolo  6,  paragrafo  4.   L'ente
          creditizio   e   l'autorita'   competente   comunicano   le
          informazioni richieste. 
              5. - 6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 51, 54, 66
          e 68 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art.  51.  (Vigilanza  informativa)  -  1.  Le  banche
          inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
          da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche'  ogni
          altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
                a)  la  nomina  e  la  mancata  nomina  del  soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti; 
                b)  le  dimissioni  del  soggetto  incaricato   della
          revisione legale dei conti; 
                c) la risoluzione consensuale del mandato; 
                d) la revoca dell'incarico di  revisione  legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
              1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
          per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.». 
              «Art. 54. (Vigilanza ispettiva) - 1. La Banca  d'Italia
          puo' effettuare ispezioni presso le banche e  richiedere  a
          esse l'esibizione di  documenti  e  gli  atti  che  ritenga
          necessari. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  richiedere  alle  autorita'
          competenti di uno Stato  comunitario  che  esse  effettuino
          accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite
          nel territorio  di  detto  Stato  ovvero  concordare  altre
          modalita' delle verifiche. 
              3. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
          anche tramite persone da  esse  incaricate,  le  succursali
          stabilite nel territorio della Repubblica di  banche  dalle
          stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato
          comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
          direttamente  agli  accertamenti  ovvero  concordare  altre
          modalita' delle verifiche. 
              4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
          concordare  con  le  autorita'   competenti   degli   Stati
          extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali  di
          banche insediate nei rispettivi territori. 
              5. La Banca d'Italia  da'  notizia  alla  CONSOB  delle
          comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.». 
              «Art. 66. (Vigilanza  informativa)  -  1.  Al  fine  di
          esercitare la  vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca
          d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da  a)
          a c) del comma 1 dell'articolo 65  la  trasmissione,  anche
          periodica,  di  situazioni  e  dati,  nonche'  ogni   altra
          informazione  utile.  La  Banca  d'Italia   puo'   altresi'
          richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i)  del
          comma   1   dell'articolo   65   le   informazioni    utili
          all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 
              2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini  per
          la  trasmissione  delle  situazioni,  dei  dati   e   delle
          informazioni indicati nel comma 1. 
              3. La Banca d'Italia puo' disporre  nei  confronti  dei
          soggetti indicati nelle lettere da a)  a  c)  del  comma  1
          dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste
          dalla parte IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              4. Le societa' indicate nell'art.  65  forniscono  alla
          capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i  dati
          e le  informazioni  richiesti  per  consentire  l'esercizio
          della vigilanza consolidata. 
              5. Le societa' con sede  legale  in  Italia  ricomprese
          nella vigilanza su base  consolidata  di  competenza  delle
          autorita'  di  vigilanza  degli  altri   Stati   comunitari
          forniscono  ai  soggetti  individuati   dalle   stesse   le
          informazioni necessarie  per  l'esercizio  della  vigilanza
          consolidata.». 
              «Art.  68.  (Vigilanza  ispettiva)  -  1.  A  fini   di
          vigilanza su  base  consolidata,  la  Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso i soggetti  indicati  nell'art.
          65 e richiedere l'esibizione di documenti e  gli  atti  che
          ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti  di  societa'
          diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
          il fine esclusivo di  verificare  l'esattezza  dei  dati  e
          delle informazioni forniti per il consolidamento. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  richiedere  alle  autorita'
          competenti  di  uno   Stato   comunitario   di   effettuare
          accertamenti  presso  i  soggetti  indicati  nel  comma  1,
          stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero  concordare
          altre modalita' delle verifiche. 
              3. La Banca  d'Italia,  su  richiesta  delle  autorita'
          competenti di altri  Stati  comunitari  o  extracomunitari,
          puo' effettuare  ispezioni  presso  le  societa'  con  sede
          legale  in  Italia  ricomprese  nella  vigilanza  su   base
          consolidata di competenza delle autorita'  richiedenti.  La
          Banca  d'Italia  puo'  consentire  che  la   verifica   sia
          effettuata dalle autorita' che  hanno  fatto  la  richiesta
          ovvero  da  un  revisore  o  da  un  esperto.   L'autorita'
          competente richiedente, qualora non compia direttamente  la
          verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che  autorita'
          competenti di altri Stati  comunitari  partecipino,  per  i
          profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo  ai
          sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano  controllate
          sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          7 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art.  7.  (Segreto  d'ufficio  e  collaborazione   tra
          autorita') - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i  dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
              2. - 10. (Omissis).».