IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i  decreti  applicativi  del  predetto decreto  legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in  particolare  del  D.M.  7  novembre  2012,
recante la procedura a  livello  nazionale  per  la  presentazione  e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il  D.M.  20.02.2003  -  pubblicato  nella  G.U.  n.  54  del
6.04.2003, con il quale e' stata  riconosciuta  la  Denominazione  di
Origine Controllata e Garantita dei vini ‹‹"Montepulciano  d'Abruzzo"
Colline Teramane›› ed e' stato approvato il relativo disciplinare  di
produzione e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo  tecnico  della  DOP  ‹‹"Montepulciano  d'Abruzzo"  Colline
Teramane››; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio di  Tutela  Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane  per  il  tramite  della  Regione  Abruzzo
datata 12 novembre 2013, intesa ad ottenere la modifica  dell'art.  5
del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di  Origine
Controllata  e  Controllata   ‹‹"Montepulciano   d'Abruzzo"   Colline
Teramane››, al fine di ridurre il periodo di invecchiamento in  botti
di legno ed il periodo  di  affinamento  in  bottiglia,  sia  per  la
tipologia base che per la tipologia "riserva",  presentata  a  questo
Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  D.M.  7
novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R.
della Regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della  domanda  in
questione; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  118-octodecies,
paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Abruzzo  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 16 aprile 2014; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››,  cosi'  come
approvato con il citato D.M. 30.11.2011, e  di  dover  comunicare  la
modifica in questione alla Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi  dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata e Garantita dei vini ‹‹"Montepulciano  d'Abruzzo"
Colline Teramane››,  consolidato  con  le  modifiche  introdotte  per
conformare lo stesso alla previsione degli elementi di  cui  all'art.
118- quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE)  n.  1234/2007,  cosi'
come approvato con il D.M.  30.11.2011  richiamato  in  premessa,  e'
modificato con il testo riportato in allegato. 
  2.   La   modifica   al   disciplinare   consolidato   della    DOP
‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, di cui  al  comma  1,
sara' inserita sul sito internet  del  Ministero  e  comunicata  alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo
tecnico  gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto