Art. 10
Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale
1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, comunicano alla
Direzione Generale Territoriale e all'ufficio della motorizzazione
competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi
prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del
corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni
relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali
esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 7, comma 8, ed art.
8, comma 6, nonche' il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola
esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o
dell'elenco dei partecipanti e' comunicata all'ufficio della
motorizzazione territorialmente competente almeno entro il giorno
lavorativo precedente. Qualora, per causa improvvisa e di forza
maggiore, che non rientri nelle previsioni di cui agli articoli 3,
comma 2, e 4, comma 9, si verifichino situazioni di indisponibilita'
del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della
lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile
del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della
lezione o delle ore predette, tale circostanza al predetto ufficio
della motorizzazione, unitamente ai documenti giustificativi del
caso. Tali documenti possono essere trasmessi anche successivamente,
e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento: in tal
caso alla comunicazione di cui al precedente periodo e' allegata
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta dallo stesso
responsabile del corso ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
sono esplicitati le situazioni di indisponibilita' e le motivazioni.
2. Le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono
svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 3
e 4, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati nella
comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni giornaliere, sia della
parte teorica che di quella pratica del corso, hanno complessivamente
durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni
della parte teorica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle
ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni della parte pratica del corso si
svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.00
alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. Non e' consentito frequentare due o piu' corsi
contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo,
da venticinque partecipanti.
4. Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione iniziale
sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello
previsto all'allegato 6. L'allievo che l'autoscuola conferisce al
centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
e' iscritto nel registro del centro stesso. Non e' possibile
iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
5. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal registro
di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 7, distinto
in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte del corso
comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni
relative rispettivamente alla parte di corso specialistico per la
formazione per il trasporto di cose o di persone, sia teorico che
pratico. Sul registro di frequenza e' annotata dal responsabile del
corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del
docente. L'assenza di un partecipante e' annotata sul registro, dal
responsabile del corso, entro quindici minuti decorrenti dall'inizio
della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di
ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a
tre. Entro e non oltre i successivi cinque minuti di ciascuna
rilevazione delle assenze, il responsabile del corso trasmette
all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, con le
modalita' che saranno indicate dalla Direzione Generale per la
Motorizzazione, una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e
l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti. I registri di
iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate
consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio della
motorizzazione competente per territorio e sono conservati per almeno
cinque anni. Con proprio provvedimento, la Direzione Generale per la
Motorizzazione puo' dettare ulteriori istruzioni per la rilevazione
delle presenze, anche relative alle ore di esercitazione di guida o
comunque svolte, nei casi consentiti, fuori sede.
6. Al termine del corso l'autoscuola, il centro di istruzione
automobilistica o l'ente di cui all'art. 4, comma 1, rilasciano
all'allievo, previa apposizione di un visto da parte dell'ufficio
della motorizzazione competente, un attestato di frequenza conforme
al modello previsto all'allegato 8, recante il tipo di corso
frequentato e la parte di corso svolto. L'attestato indica la data di
termine del corso ed ha validita' di dodici mesi dalla stessa.
7. Qualora l'autorizzazione agli enti di cui all'art. 4, comma 1,
sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte
teorica del corso di qualificazione, la comunicazione di cui al comma
1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresi' l'indicazione
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che
provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso corso. Il
responsabile del corso e' individuato presso l'ente. Le lezioni
teoriche sono svolte presso la sede autorizzata dell'ente, quelle
pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del centro di
istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
comma 8, se trattasi di formazione ordinaria, ovvero dall'art. 8
comma 6, se trattasi di formazione accelerata. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, riferite al corso nel suo
complesso. Presso la sede dell'ente sono tenuti i registri di
iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia teoriche che pratiche.
L'ente rilascia l'attestato di frequenza di cui al comma 6. Nel caso
siano riscontrate irregolarita' nel corso ai sensi dell'art. 15,
comma 1, ne risponde singolarmente l'autoscuola, il centro di
istruzione automobilistica ovvero l'ente, ai sensi rispettivamente
dei commi 2 e 3 dello stesso art. 15, a seconda che le irregolarita'
siano relative all'espletamento del corso pratico ovvero di quello
teorico.