Art. 10 
 
 
          Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale 
 
  1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, comunicano  alla
Direzione Generale Territoriale e  all'ufficio  della  motorizzazione
competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi  liberi
prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo  del  responsabile  del
corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario  delle  lezioni
relative al programma teorico e pratico, ivi  comprese  le  eventuali
esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 7, comma 8, ed  art.
8, comma 6, nonche' il luogo in cui ha inizio e termine ogni  singola
esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei  corsi  o
dell'elenco  dei  partecipanti  e'   comunicata   all'ufficio   della
motorizzazione territorialmente competente  almeno  entro  il  giorno
lavorativo precedente. Qualora,  per  causa  improvvisa  e  di  forza
maggiore, che non rientri nelle previsioni di cui  agli  articoli  3,
comma 2, e 4, comma 9, si verifichino situazioni di  indisponibilita'
del docente o dell'attrezzatura necessaria per  l'espletamento  della
lezione giornaliera, o di alcune ore della  stessa,  il  responsabile
del corso comunica senza indugio, e comunque prima  dell'avvio  della
lezione o delle ore predette, tale circostanza  al  predetto  ufficio
della motorizzazione,  unitamente  ai  documenti  giustificativi  del
caso. Tali documenti possono essere trasmessi anche  successivamente,
e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento:  in  tal
caso alla comunicazione di cui  al  precedente  periodo  e'  allegata
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta dallo stesso
responsabile  del  corso  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  nella  quale
sono esplicitati le situazioni di indisponibilita' e le motivazioni. 
  2. Le lezioni teoriche dei corsi di  qualificazione  iniziale  sono
svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 3
e 4, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati  nella
comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni  giornaliere,  sia  della
parte teorica che di quella pratica del corso, hanno complessivamente
durata non inferiore a due ore e non superiore ad  otto.  Le  lezioni
della parte teorica del corso si svolgono  nei  giorni  feriali,  dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato  dalle
ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni della parte pratica del corso  si
svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle  ore  8.00
alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
  3.   Non   e'   consentito   frequentare   due   o    piu'    corsi
contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato,  al  massimo,
da venticinque partecipanti. 
  4. Gli allievi che frequentano i corsi di  qualificazione  iniziale
sono iscritti nel registro  delle  iscrizioni,  conforme  al  modello
previsto all'allegato 6. L'allievo  che  l'autoscuola  conferisce  al
centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 3, comma  3,
e'  iscritto  nel  registro  del  centro  stesso.  Non  e'  possibile
iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. 
  5. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal registro
di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato  7,  distinto
in una sezione dedicata alle lezioni relative alla  parte  del  corso
comune a tutti i  tipi  di  abilitazioni,  e  due  ulteriori  sezioni
relative rispettivamente alla parte di  corso  specialistico  per  la
formazione per il trasporto di cose o di  persone,  sia  teorico  che
pratico. Sul registro di frequenza e' annotata dal  responsabile  del
corso la  data,  l'argomento  della  lezione  ed  il  nominativo  del
docente. L'assenza di un partecipante e' annotata sul  registro,  dal
responsabile del corso, entro quindici minuti decorrenti  dall'inizio
della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di
ore della medesima lezione, non inferiore a due  e  non  superiore  a
tre. Entro e  non  oltre  i  successivi  cinque  minuti  di  ciascuna
rilevazione  delle  assenze,  il  responsabile  del  corso  trasmette
all'ufficio della motorizzazione competente per  territorio,  con  le
modalita' che  saranno  indicate  dalla  Direzione  Generale  per  la
Motorizzazione, una conferma di inizio  o  ripresa  delle  lezioni  e
l'indicazione dei nominativi degli allievi  assenti.  I  registri  di
iscrizione e di presenza sono  numerati,  hanno  le  pagine  numerate
consecutivamente, sono preventivamente  vidimati  dall'ufficio  della
motorizzazione competente per territorio e sono conservati per almeno
cinque anni. Con proprio provvedimento, la Direzione Generale per  la
Motorizzazione puo' dettare ulteriori istruzioni per  la  rilevazione
delle presenze, anche relative alle ore di esercitazione di  guida  o
comunque svolte, nei casi consentiti, fuori sede. 
  6. Al termine del  corso  l'autoscuola,  il  centro  di  istruzione
automobilistica o l'ente di  cui  all'art.  4,  comma  1,  rilasciano
all'allievo, previa apposizione di un  visto  da  parte  dell'ufficio
della motorizzazione competente, un attestato di  frequenza  conforme
al  modello  previsto  all'allegato  8,  recante  il  tipo  di  corso
frequentato e la parte di corso svolto. L'attestato indica la data di
termine del corso ed ha validita' di dodici mesi dalla stessa. 
  7. Qualora l'autorizzazione agli enti di cui all'art. 4,  comma  1,
sia stata  rilasciata  limitatamente  allo  svolgimento  della  parte
teorica del corso di qualificazione, la comunicazione di cui al comma
1,  effettuata  dall'ente  medesimo,  reca   altresi'   l'indicazione
dell'autoscuola  o  del  centro  di  istruzione  automobilistica  che
provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso corso.  Il
responsabile del corso  e'  individuato  presso  l'ente.  Le  lezioni
teoriche sono svolte presso la  sede  autorizzata  dell'ente,  quelle
pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del  centro  di
istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'art.  7,
comma 8, se trattasi di  formazione  ordinaria,  ovvero  dall'art.  8
comma 6, se  trattasi  di  formazione  accelerata.  Si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  riferite  al  corso  nel  suo
complesso. Presso  la  sede  dell'ente  sono  tenuti  i  registri  di
iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia teoriche  che  pratiche.
L'ente rilascia l'attestato di frequenza di cui al comma 6. Nel  caso
siano riscontrate irregolarita' nel  corso  ai  sensi  dell'art.  15,
comma  1,  ne  risponde  singolarmente  l'autoscuola,  il  centro  di
istruzione automobilistica ovvero l'ente,  ai  sensi  rispettivamente
dei commi 2 e 3 dello stesso art. 15, a seconda che le  irregolarita'
siano relative all'espletamento del corso pratico  ovvero  di  quello
teorico.