Art. 11
Esame per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, si svolge con
sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita', e consiste in due
prove. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F»
a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La prima
prova attiene agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a).
Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta
quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate
e', al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di
cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di
abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato
risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che
consideri quella proposizione vera o falsa. Il candidato risponde,
entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9,
comma 1, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta
quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera
c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime
modalita' di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti
e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo,
di sei.
3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art.
9, comma 2, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta
quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera
b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime
modalita' di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti
e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo,
di sei.
4. Il titolare di attestato di idoneita' professionale per
l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi
dell'art. 9, comma 4, sostiene l'esame tramite un questionario con
sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4,
lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le
medesime modalita' di cui al comma 1. La prova ha durata di
centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte
errate e', al massimo, di sei.
5. Il titolare di attestato di idoneita' professionale per
l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi
dell'art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della
tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per
mera esibizione all'ufficio della motorizzazione dell'attestato di
frequenza del corso stesso.
6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici
della motorizzazione, da funzionari del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area
ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il
conseguimento delle patenti di guida.
7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere
presentata entro il termine di validita' dell'attestato di frequenza,
di cui all'art. 10, comma 6.
8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
a) al conducente gia' titolare della patente di guida presupposta
dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, e'
rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in
corrispondenza della predetta categoria, e' annotato il codice
unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di
scadenza di validita' della qualificazione;
b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla
guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE,
e' rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un CAP,
conforme all'allegato 9 del presente decreto, comprovante il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
9. Il CAP di cui al comma 8, lettera b), deve essere esibito
all'ufficio della motorizzazione all'atto della prenotazione della
prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento della patente di guida corrispondente
all'autorizzazione ad esercitarsi alla guida posseduta: all'esito
positivo della predetta prova, sulla patente di guida cosi'
conseguita, in corrispondenza della categoria presupposta dalla carta
di qualificazione del conducente posseduta e comprovata dal CAP, e'
annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno,
mese ed anno di scadenza di validita' della qualificazione.
10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da 1 a
4, il candidato non puo' sostenere un nuovo esame prima che siano
trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il candidato cittadino di
Stato non appartenente all'Unione europea esibisce, al momento
dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validita',
ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.