Art. 11 
 
 
               Esame per il conseguimento della carta 
                  di qualificazione del conducente 
 
  1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo  21
novembre 2005, n. 286, e  successive  modificazioni,  si  svolge  con
sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un  database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita',  e  consiste  in  due
prove. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F»
a seconda che consideri quella proposizione vera o  falsa.  La  prima
prova attiene agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera  a).
Il candidato deve rispondere, entro  centoventi  minuti,  a  sessanta
quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate
e', al massimo, di sei. La seconda prova attiene  agli  argomenti  di
cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c),  in  ragione  del  tipo  di
abilitazione  che  il  candidato  intende  conseguire.  Il  candidato
risponde ai quesiti barrando la lettera  «V»  o  «F»  a  seconda  che
consideri quella proposizione vera o falsa.  Il  candidato  risponde,
entro centoventi minuti, a sessanta  quesiti.  La  prova  si  intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei. 
  2. Il titolare di carta di qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di cose, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art.  9,
comma 1,  sostiene  l'esame  tramite  un  questionario  con  sessanta
quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4,  lettera
c), indicando la  risposta  che  ritiene  corretta  con  le  medesime
modalita' di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi  minuti
e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo,
di sei. 
  3. Il titolare di carta di qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di persone, che ha frequentato un corso ai sensi  dell'art.
9, comma 2, sostiene l'esame tramite  un  questionario  con  sessanta
quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4,  lettera
b), indicando la  risposta  che  ritiene  corretta  con  le  medesime
modalita' di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi  minuti
e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo,
di sei. 
  4.  Il  titolare  di  attestato  di  idoneita'  professionale   per
l'accesso alla professione, che ha  frequentato  un  corso  ai  sensi
dell'art. 9, comma 4, sostiene l'esame tramite  un  questionario  con
sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4,
lettera a),  indicando  la  risposta  che  ritiene  corretta  con  le
medesime modalita'  di  cui  al  comma  1.  La  prova  ha  durata  di
centoventi minuti e si intende superata  se  il  numero  di  risposte
errate e', al massimo, di sei. 
  5.  Il  titolare  di  attestato  di  idoneita'  professionale   per
l'accesso alla professione, che ha  frequentato  un  corso  ai  sensi
dell'art. 9, comma 5,  consegue  la  carta  di  qualificazione  della
tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per
mera esibizione all'ufficio della  motorizzazione  dell'attestato  di
frequenza del corso stesso. 
  6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici
della motorizzazione, da funzionari del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti  alla  terza  area
ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami  per  il
conseguimento delle patenti di guida. 
  7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a  4  deve  essere
presentata entro il termine di validita' dell'attestato di frequenza,
di cui all'art. 10, comma 6. 
  8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4: 
    a) al conducente gia' titolare della patente di guida presupposta
dalla  carta  di  qualificazione  del   conducente   conseguita,   e'
rilasciato  un  duplicato  della  patente  stessa  sulla  quale,   in
corrispondenza  della  predetta  categoria,  e'  annotato  il  codice
unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese  ed  anno  di
scadenza di validita' della qualificazione; 
    b) al conducente titolare di autorizzazione ad  esercitarsi  alla
guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE,
e' rilasciato, previo assolvimento dell'imposta  di  bollo,  un  CAP,
conforme  all'allegato  9  del  presente  decreto,   comprovante   il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 
  9. Il CAP di cui al  comma  8,  lettera  b),  deve  essere  esibito
all'ufficio della motorizzazione all'atto  della  prenotazione  della
prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento    della    patente     di     guida     corrispondente
all'autorizzazione ad esercitarsi  alla  guida  posseduta:  all'esito
positivo  della  predetta  prova,  sulla  patente  di   guida   cosi'
conseguita, in corrispondenza della categoria presupposta dalla carta
di qualificazione del conducente posseduta e comprovata dal  CAP,  e'
annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno,
mese ed anno di scadenza di validita' della qualificazione. 
  10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da  1  a
4, il candidato non puo' sostenere un nuovo  esame  prima  che  siano
trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente. 
  11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il  candidato  cittadino  di
Stato  non  appartenente  all'Unione  europea  esibisce,  al  momento
dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in  corso  di  validita',
ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.